Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 1 / 26
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004
COMUNE DI PONTE - (Provincia di Benevento) - Statuto (approvato con atto C.C. n. 57 del 15/10/1991
integrato da atto C.C. n. 84 del 13/12/1991 e n. 77 del 03/12/1996 ed adeguato con delibera C.C. del
27/04/94 e con delibera del C.C. n. 12 del 23/03/2000).
INDICE
TITOLO I: Principi generali e programmatici.
TITOLO II: Programmazione rapporti con la Regione, Provincia, Comunità Montana e gli altri enti.
TITOLO III: Ordinamento istituzionale del Comune.
TITOLO IV: Controllo sugli organi.
TITOLO V: Controllo sugli atti.
TITOLO VI: Uffici e personale.
TITOLO VII: Finanza e contabilità.
TITOLO VIII: Responsabilità.
TITOLO IX: Servizi.
TITOLO X: Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma.
TITOLO XI: Istituti di Partecipazione Popolare.
TITOLO XII: Autonomia statutaria - Potestà regolamentare – Revisione dello Statuto.
TITOLO XIII: Disposizioni finale e transitorie.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
Art. 1
Principi fondamentali
1. Il presente Statuto detta i principi dell’ordinamento del Comune e ne determina le funzioni.
2. Il Comune di Ponte rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo
economico e sociale, esaltandone la crescita civile, morale e culturale; improntando l’azione
amministrativa a principi di efficienza, trasparenza ed economicità, nel rispetto delle esigenze di
partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni pubbliche.
3. Il Comune di Ponte ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché
autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune di Ponte è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con la legge dello Stato e
della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso
le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle
loro formazioni sociali.
Art. 2
Storia e territorio
1. Le origini di Ponte sono antichissime. I primi insediamenti si possono far risalire al periodo romano;
infatti di qui passava la Via Latina che metteva in comunicazione Benevento con Roma attraverso la Valle
Telesina. Il nome del paese trae, appunto, origine da un imponente ponte in pietra attraverso il quale la
Via Latina superava il torrente Alenta. Il paese ebbe notevole importanza anche nel periodo della
dominazione longobarda. Infatti qui sorgeva una importante Abbazia Benedettina costruita nell’ottavo
secolo dopo Cristo.
Nel periodo successivo Ponte appartenne alle maggiori famiglie del Regno, quali i Sanframondo, i
Carafa, i Caracciolo, ecc. Nel 1585 fu comprato dai Sarriano, che conservarono il titolo di Duca di Ponte
fino all’abolizione del regime feudale.
2. Il Comune di Ponte ha un territorio che si estende per 17.700.000 mq. Confina con i comuni di
Fragneto Monforte, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Casalduni, Torrecuso e Paupisi. Fa parte della
circoscrizione provinciale di Benevento ed ha una popolazione di circa 2.600 persone. La circoscrizione
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comunale è costituita dal centro urbano e dalle seguenti contrade: Ferrarisi, Piana, Colli, Monte, Staglio,
Canale, Campo D’Antuono e Puglia. Il centro urbano è diviso in cinque rioni: Ponte Alto, Piana Taverna o
Borgo, Stazione, Campo Sportivo e Puglia. La sede degli organi e uffici comunali è sita in Piazza XXII
Giugno. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.
3. Il Comune di Ponte fa parte della Comunità Montana del Titerno, in relazione alla natura di servizi
pubblici da erogare ed alla dimensione delle iniziative e dei progetti da realizzare, può attuare forme di
collaborazione operativa e di gestione associata con gli altri comuni membri e con la Comunità Montana,
potendo altresì delegare a quest’ultima l’esercizio e l’organizzazione di alcune sue funzioni e servizi.
Art. 3
Tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale
1. Il Comune predispone ed attua ogni possibile intervento volto alla tutela, conservazione e
valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale.
2. Il Comune, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, promuove lo sviluppo del
patrimonio culturale; incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile; si
adopera per sollecitare la realizzazione di strutture idonee per l’agriturismo, garantendo ai cittadini,
singoli e associati, l’assistenza tecnico-amministrativa.
3. Il Comune di Ponte salvaguarda le tradizioni, gli usi, i costumi ed il folklore locali, privilegiando le
iniziative volte al recupero di antiche feste e tradizioni popolari.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE - RAPPORTI CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, LA COMUNITA’ MONTANA E GLI ALTRI
ENTI LOCALI
Art. 4
1. Il Comune di Ponte assume la programmazione come metodo fondamentale della sua attività
amministrativa, in armonia con gli obbiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale, provinciale e
della Comunità Montana.
2. Partecipa, formulando pareri, proposte, interrogazioni e interpellanze:
a) all’attività ed ai compiti pianificatori della Provincia di Benevento, secondo le norme previste allo
Statuto Provinciale;
b) alla programmazione socio-economica della Comunità Montana;
c) alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione secondo le
forme e i modi stabiliti dalla legge regionale.
3. Promuove, nel rispetto delle diverse autonomie, forme di raccordo e di armonizzazione nella sua
azione con quella dei livelli di governo regionale, provinciale e locale, di confronto nei rispettivi indirizzi e
programmi, di scambio di informazioni, opinioni e proposte su questioni e argomenti di interesse
comunale.
4. Il Comune esercita, per conto della Regione, le funzioni amministrative a livello locale.
5. I principi della cooperazione del Comune di Ponte, con altri comuni, la Provincia e la Regione, al
fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale
e civile, sono indicati dalla legge regionale.
6. I criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della
pianificazione territoriale del Comune rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali sono
indicati dalla legge regionale.
TITOLO III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Art. 5
Organi del Comune
1. Gli organi del Comune sono:
a) il Consiglio Comunale;
b) la Giunta Municipale;
c) il Sindaco.
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CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 6
Elezione, durata e composizione del Consiglio Comunale
1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro
posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio è composto dal Sindaco che lo presiede e da 12 Consiglieri.
Art. 7
Insediamento del Consiglio Comunale
1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso
di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina, ai
sensi e per gli effetti della legislazione vigente, la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco.
3. In continuazione della seduta, il Consiglio ascolta la comunicazione del Sindaco sull’intervenuta
nomina della Giunta Municipale e del Vice-Sindaco.
4. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciolga per mancanza del numero
legale, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per
discutere l’ordine del giorno trattato, con l’osservanza delle norme contenute nel comma 2ter dell’art.1
della legge 25/03/1993 n. 81.
Art. 8
Convocazioni successive del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, ovvero, in caso di suo impedimento temporaneo,
dal Vice-Sindaco.
2. Il Sindaco presiede i lavori del Consiglio e ne fissa l’ordine del giorno.
3. Nel caso in cui manca il quorum dei presenti stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune
per la validità della riunione consiliare, la seconda seduta deve essere prevista entro il quinto giorno
successivo.
4. In caso di richiesta scritta presentata da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, il Sindaco è
tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio per la trattazione degli argomenti indicati nella
richiesta.
Art. 9
Competenze del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) gli statuti dell’Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti, l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e
l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi,
i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali
deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di
forme associative;
d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
e) l’assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende Speciali, la
concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l’affidamento di
attività o servizi mediante convenzione;
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f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei
prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non
siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso
enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
n) determinazione dei criteri per la formulazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi e quella di decidere sull’armamento dei Vigili.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in
via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a
ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Art. 10
Funzionamento del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il Regolamento disciplinante il suo
funzionamento e quelle delle Commissioni Consiliari Istruttorie eventualmente previste, in conformità ai
seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo, ovvero con almeno cinque giorni,
al Consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l’invio; in
caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno quarantotto ore prima di quella fissata per la
riunione; gli atti relativi ai punti all’ordine del giorno devono essere a disposizione dei Consiglieri almeno
settantadue ore lavorative prima della data del Consiglio nel caso di convocazione ordinaria e ventiquattro
ore prima nel caso di convocazione straordinaria;
b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il
Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati
escluso il Sindaco; in entrambi i casi il Consiglio Comunale delibera validamente salvo maggioranze
speciali espressamente previste dalle leggi e dal Regolamento comunale;
c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco
un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri;
d) il Sindaco ha poteri di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il
fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;
e) è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di
voto;
g) il Vice-Sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo
del Sindaco;
h) le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le
risorse finanziarie sono previamente concordate con il Sindaco e le relative norme regolamentari sono
validamente assunte se il voto del Sindaco è fra quelli favorevoli;
i) la gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico
peg, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce
in quello generale ed è con questo sottoposto all’approvazione del Consiglio;
l) le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento;
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m) le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi previsti dalle vigenti normative e dal
Regolamento;
n) l’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la
verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale sono curate dal Segretario comunale secondo le
modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si
trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge ed è sostituito in via temporanea da un
componente del Consiglio nominato dal Sindaco;
o) i verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.
Art. 11
Discussione del programma di governo
1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai
Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a
votazione finale.
Art. 12
Partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica
dell’attuazione del programma di governo
1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e
dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio
preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con
le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di
ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto
dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato,
può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le
linee di fondo da perseguire.
Art. 13
Commissioni di Ispezione e di Indagine
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, su
proposta del Sindaco, della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri, può istituire al proprio interno
Commissioni Speciali, anche a carattere di Ispezione e Indagine con composizione proporzionale ai
componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. La deliberazione costitutiva delle Commissioni determina l’oggetto e i tempi di espletamento delle
loro attività, i poteri esercitabili e le forme di pubblicità delle sedute e delle risultanze dei lavori.
3. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni Speciali anche soggetti esterni
all’Amministrazione Comunale.
4. E’ attribuita alle opposizioni la Presidenza della Commissione Consiliare di Indagine e di quelle
altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e garanzia.
5. Alla nomina del Presidente partecipano soltanto i Consiglieri della minoranza.
6. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed
entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.
7. La Commissione d’Indagine ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e Funzionari
che sono liberati, a tal fine, dal segreto d’ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.
Art. 14
Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri si possono costituire in gruppi composti da almeno due componenti, secondo le
disposizioni del Regolamento, che stabilisce, altresì, le funzioni dei gruppi e della conferenza dei
capigruppo, per quanto non è già direttamente disposto dal presente Statuto.
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2. Al Consigliere che rappresenta singolarmente una formazione politica che ha partecipato alle
ultime elezioni comunali è riconosciuta la qualità di capogruppo.
3. Il Sindaco assicura ai gruppi consiliari l’utilizzazione degli uffici e delle strutture comunali.
CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 15
Elezioni, mandato, diritti e doveri dei Consiglieri
1. Ciascun Consigliere rappresenta l’intera comunità senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non
appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai
lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte, nonché di mantenere, nei casi specificamente
previsti dalla legge, il segreto d’ufficio.
4. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
5. I Consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
Consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze.
6. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere, al termine del loro insediamento, copia dello Statuto e dei
Regolamenti comunali.
7. Il Regolamento comunale disciplina modi e forme per l’attuazione di tali diritti.
Art. 16
Pari opportunità
1. E’ garantita pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125,
promuovendo la presenza di entrambi i sessi nelle formazioni elettorali e consecutivamente nella Giunta,
negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti.
2. E’ garantito, ai sensi delle leggi vigenti, ai cittadini nati all’estero, di origine italiana e non, la
possibilità di far parte di una formazione elettorale purché in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) residenza nel Comune;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Art. 17
Dimissioni dei Consiglieri Comunali
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, appena protocollate le dimissioni del/dei
Consigliere/i è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai capigruppo consiliari o le dichiara nel corso di
una seduta del Consiglio.
Art. 18
Decadenza per assenza del Consigliere Comunale
1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla
stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno senza giusto
motivo, dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con
contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla
notifica dell’avviso.
3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è
notificata all’interessato entro dieci giorni.
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Art. 19
Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali
1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo
eletto.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del/dei Consigliere/i
dimissionario/i, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni come
risulta dal protocollo.
3. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 36 comma 1 lettera a, b, c del presente Statuto.
4. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis, della legge 19
marzo 1990 n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima
adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza, per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della
sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surroga a norma del comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GIUNTA MUNICIPALE
Art. 20
Composizione, elezione, divieti ed incompatibilità dei componenti della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori compreso il Vice-Sindaco.
2. Gli Assessori e il Vice-Sindaco sono nominati dal Sindaco prima dell’insediamento del Consiglio
Comunale a cui dà comunicazione nella prima seduta.
3. Gli Assessori e quindi il Vice-Sindaco possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio purché
siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. La carica di Assessore non è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino
al terzo grado del Sindaco.
6. Non aver ricoperto nei due mandati precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate
ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore, in
ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.
Art. 21
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune per gli indirizzi generali di
governo ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non
rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto del Sindaco, del Segretario e dei
Funzionari Dirigenti.
3. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente
al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione di Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge quali ad esempio l’approvazione e la
modifica della pianta organica degli Uffici e Servizi, alla Giunta compete:
a) provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo;
b) riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;
c) approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;
d) approvazione di perizie di variante e suppletive;
e) approvazione delle tariffe consentite dalla legge;
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f) provvedimenti di alta discrezionalità, nonché: scelta del sistema di appalto, scelta delle ditte da
invitare all’appalto oltre quelle che ne abbiano fatta richiesta, nomina della commissione di gara,
approvazione dei verbali di gara, approvazione dei bandi di concorso, nomina della commissione di
concorso, ammissione dei candidati al concorso, approvazione dei verbali di concorso, conferimento degli
incarichi professionali intuitu personae a legali e a tecnici, concessione di contributi compresa la loro
commisurazione, secondo quanto disposto dall’art. 12 della legge 241/90 e dal Regolamento comunale.
Art. 22
Attività propositiva e di impulso
1. L’attività propositiva della Giunta si realizza mediante l’approvazione di proposte di deliberazioni
nelle materie riservate al Consiglio.
2. L’attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative
all’assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termine di legge, nonché nel
richiedere con un atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione
riservatogli dalla norma contenuta nel comma 7 dell’art. 31 della legge 142/90 nel nuovo testo di cui
all’art. 14 della legge 81/93.
Art. 23
Verifica condizioni
1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi oggetto, esamina la condizione degli
Assessori e tra questi il Vice-Sindaco in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità sanciti dal
presente Statuto.
Art. 24
Revoca degli Assessori
1. L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con
riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del
nuovo o dei nuovi Assessore/i.
Art. 25
Norme sul funzionamento della Giunta
1. La Giunta Municipale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l’ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione dell’organo stesso.
3. Per le modalità di assunzione e di verbalizzazione delle deliberazioni della Giunta Municipale, si
applica il precedente art. 10 lettera n, o.
4. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità di convocazione della Giunta, nonché su
ogni altro aspetto dell’attività della Giunta che non sia direttamente disciplinato dalla legge e dallo
Statuto.
CAPO IV
IL SINDACO
Art. 26
Elezione e competenze
1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
2. E’ eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è
membro del Consiglio e dura in carica cinque anni.
3. Nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco e li comunica al Consiglio nella prima
seduta successiva all’elezione.
4. Convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli
Uffici e all’esecuzione degli atti.
5. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione che deve
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di
convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto previa diffida.
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6. Assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e a singoli Consiglieri sulle
questioni sottoposte al Consiglio.
7. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. Entro il termine fissato dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo Statuto
disciplina, altresì, i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla
verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
9. Non può ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo del proprio Comune.
10. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì,
all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
11. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi,
nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall’insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di
Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 17 comma 31 legge 127/97.
13. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 51 della legge 8 giugno 1990 n.
142, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale.
14. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana.
15. Nomina i membri delle Commissioni comunali ad eccezione della Commissione Elettorale e di
quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute
dopo il 9 giugno 1990, data dell’entrata in vigore della legge 142.
16. Emana i Regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei Regolamenti.
17. Stipula gli accordi di programma.
18. Rappresenta in giudizio il Comune, salvo la competenza attribuita al Segretario comunale per le
azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi.
19. Dispone, sentito il Segretario comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei Servizi e degli
Uffici.
20. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e Uffici ed all’esecuzione degli atti.
21. Impartisce al Segretario comunale, le direttive generali per l’azione amministrativa e per la
fissazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
22. Assegna nei trenta giorni successivi all’approvazione definitiva del bilancio preventivo, su
proposta del Segretario comunale, una quota parte del bilancio stesso a ciascun soggetto avente
responsabilità dirigenziale in correlazione ai servizi ed all’attività attribuiti all’ufficio.
23. Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale.
24. Vigila sul servizio di polizia municipale.
25. Qualora abbia ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è, allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati
precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni
volontarie.
26. Risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo
presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono
disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 10 / 26
Art. 27
Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi
in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli
dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il
Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti e urgenti in materia di sanità ed igiene,
edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della
forza pubblica.
3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico,
ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il
Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,
nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari
di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al
comma 2.
4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non
ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
6. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri
servizi di carattere generale.
7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Sindaco, previa comunicazione al
Prefetto, può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il
Prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.
9. Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato.
10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria
ordinanza.
Art. 28
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta
le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata
per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve
essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il
Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di
un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 29
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta
decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 11 / 26
elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono
svolte dal Vice-Sindaco.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel
caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis della legge 19
marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti
giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con
contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché
della Giunta.
Art. 30
Contenzioso
1. L’autorizzazione ad introdurre o resistere ad un’azione giudiziaria è di competenza del Sindaco,
qualunque sia la magistratura ed il grado di appello.
2. La nomina del difensore compete alla Giunta.
Art. 31
Procedure di appalto e di concorso
1. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l’appalto concorso ed i
membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. a) e b) dell’art.
51 della legge 142/90 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell’Ente.
2. La Giunta provvede all’approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei
verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati
idonei.
Art. 32
Accettazione di lasciti e donazioni
1. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri
di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell’art. 9 lett.
i) ed l).
Art. 33
Delega al Vice-Sindaco e ai componenti della Giunta
1. Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento
dei Servizi e degli Uffici e all’esecuzione degli atti per definiti settori dell’attività comunale.
2. L’atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della
minoranza, per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza e
all’esecuzione degli atti.
Art. 34
Il Vice-Sindaco
1. Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o
sospeso dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, è assegnata al Vice-Sindaco anche la presidenza del
Consiglio comunale soltanto qualora quest’ultimo sia effettivo membro del Consiglio medesimo. In caso
contrario la presidenza del Consiglio comunale è affidata al Consigliere anziano.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le
funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 12 / 26
Art. 35
Divieto generale di incarichi e consulenze
1. Al Sindaco, agli Assessori e tra questi il Vice-Sindaco, ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire
incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
ed alla vigilanza del Comune.
TITOLO IV
CONTROLLO SUGLI ORGANI
Art. 36
Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministero dell’Interno:
a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché
per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le
seguenti cause:
I) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
II) dimissioni del Sindaco;
III) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché
contemporaneamente presentati al protocollo della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non
computando a tal fine il Sindaco;
IV) riduzione dell’organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del
Consiglio;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve
essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’Organo Regionale di
Controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e
comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto
dalla Giunta, l’Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli
Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,
mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data
comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero I) della lettera b) del comma 1, con il decreto di
scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il
decreto stesso.
4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale
utile previsto dalla legge.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla
nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del
provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il
Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non
superiore a novanta giorni, il Consiglio Comunale e nominare un commissario per la provvisoria
amministrazione dell’Ente.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 13 / 26
TITOLO V
CONTROLLO SUGLI ATTI
Art. 37
Atti soggetti al controllo
1. Gli atti del Comune sono soggetti a controllo di legittimità, secondo quanto previsto dall’art. 130
della Costituzione, da parte del Comitato Regionale di Controllo.
2. Gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità sono: lo Statuto, i Regolamenti di
competenza del Consiglio esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei seguenti
comma, da 3 a 13.
3. Le deliberazioni che la Giunta intende, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato Regionale di
Controllo.
4. Possono essere attivati nell’ambito del Comitato Regionale di Controllo servizi di consulenza ai
quali il Comune può rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di
atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività deliberativa.
5. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in
elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme
stabilite dallo Statuto o dal Regolamento.
6. La Commissione statale di controllo ed il Comitato Regionale di Controllo non possono riesaminare
il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
7. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle
illegittimità denunciate quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con
l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le
deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizio forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il controllo è esercitato dalla data di rispettiva istituzione, dal
Difensore Civico comunale. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà
comunicazione all’Ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In
tal caso, se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino all’istituzione del Difensore
Civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal Comitato Regionale di Controllo.
9. La deliberazione soggetta a controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di
trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il
quinto giorno successivo all’adozione, il Comitato Regionale di Controllo non abbia adottato un
provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all’Ente
interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il Comitato Regionale
di Controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
10. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti ed alle
norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la
competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico
perseguito. Nell’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle
deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
11. Il Comitato Regionale di Controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3,
può disporre l’audizione di rappresentanti dell’Ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l’esercizio del controllo viene sospeso e
riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell’audizione
dei rappresentanti.
12. Il Comitato può indicare all’Ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del
rendiconto della gestione con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 14 / 26
13. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 12 o di
annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del Comitato di
Controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione dello stesso.
Art. 38
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede
comunale, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il
decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Art. 39
Potere sostitutivo
1. Qualora il Comune, sebbene invitato a provvedere entro un congruo termine, ritardi o ometta di
compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore
civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato Regionale di Controllo. Il commissario ad acta
provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.
TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 40
Organizzazione degli Uffici e del Personale
1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie
dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
2. Nell’organizzazione e gestione del personale, il Comune tiene conto di quanto previsto dalla
contrattazione collettiva di lavoro.
3. Il personale assegnato al Comune ai sensi dell’ultimo periodo del comma 46 dell’art.1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si
rendano liberi posti nell’organico dell’Ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto
personale.
4. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti, in conformità con lo Statuto, l’ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e responsabilità.
CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 41
Funzioni e responsabilità
1. Il Comune di Ponte ha un Segretario titolare iscritto all’albo.
2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa
nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
3. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta
e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell’interesse del Comune;
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 15 / 26
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scelto tra gli iscritti all’albo.
5. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
6. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla
riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
7. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di
insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
8. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione
della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio
9. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
10. Il Segretario organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali finalizzandole alla
realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi.
11. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei
referendum.
12. Espleta altre attività riservategli dalla legge e dal presente Statuto.
CAPO III
UFFICI
Art. 42
Ordinamento del personale
1. L’ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:
a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;
b) organizzazione della struttura relazionante con l’esterno in modo idoneo a dare risposte immediate
anche con l’ausilio dell’informatica;
c) avvicendamento programmato del personale, nell’ambito delle professionalità;
d) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;
e) responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;
f) valutazione annuale dell’attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i dirigenti apicali, del
nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;
g) estensione ai responsabili degli uffici non apicali dei compiti e poteri di cui all’art. 17 del decreto
legislativo 29/93;
h) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione,
escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;
i) spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i
dirigenti, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 48% del totale
delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.
Art. 43
Nomina dei Dirigenti o dei Responsabili degli Uffici
1. Il Sindaco nomina i Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi; attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali sentito il parere del Segretario in base a criteri di professionalità dimostrata e di
esperienza acquisita dell’Ente.
2. I compiti, le responsabilità, la durata degli incarichi, le revoche dei Dirigenti o Responsabili degli
Uffici e dei Servizi, scelti tra il personale interno all’Ente, nonché gli incarichi di collaborazione esterna ai
sensi del comma 5 dell’art. 51 mediante contratto di diritto pubblico o privato, sono disciplinati dal
Regolamento degli Uffici e dei Servizi e dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di comparto.
3. Il Sindaco definisce e conferisce l’incarico con convenzione scritta.
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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 16 / 26
Art. 44
Responsabile di Ragioneria
1. Il Responsabile di Ragioneria del Comune di Ponte è e dovrà essere vincitore di pubblico concorso
salvo diverse disposizioni di legge.
2. Il Responsabile di Ragioneria esprime il parere, in ordine alla regolarità contabile, sulle proposte di
deliberazioni comportanti impegno di spesa o diminuzione di entrate.
3. Rende esecutivi, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, i provvedimenti dei Responsabili o Dirigenti degli Uffici e dei Servizi che comportano impegni
di spesa.
4. Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso.
5. Risponde in via amministrativa dei pareri espressi.
Art. 45
Norme di organizzazione
1. L’organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:
a) l’attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco,
approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si
conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale;
b) la gestione amministrativa dell’Ente è attribuita ai dirigenti ovvero ai responsabili dei servizi, ai
sensi dell’art. 51, commi 2 e ss. della L. 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo
Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;
c) l’attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da
favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate;
d) le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
e) la struttura è organizzata per settori a fini omogenei;
f) l’organizzazione del lavoro compete ai dirigenti ovvero ai responsabili dei servizi che sono
responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e
dell’attuazione degli indirizzi dati.
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 46
Finanza locale
1. L’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Il Comune di Ponte, nell’ambito della finanza pubblica, gode di autonomia finanziaria fondata su
certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, all’Ente comunale potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,
delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.
4. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a
criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche,
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 17 / 26
nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità
locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed
integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
8. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo
non generalizzato. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di
competenza del Comune, ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione,
debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti del Comune
destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli
investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite
dalla legge statale.
11. L’ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati
dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel
triennio.
12. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di
sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari
all’esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti al Comune per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato
sono distribuite sulla base di programmi regionali. La Regione, inoltre, determina con legge i
finanziamenti per le funzioni da esse attribuite al Comune in relazione al costo di gestione dei servizi sulla
base della programmazione regionale.
Art. 47
Bilancio e Programmazione Finanziaria
1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il
termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di
durata pari a quello della Regione Campania.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per
programmi, servizi ed interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Art. 48
Determinazione a contrattare e relative procedure
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire
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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 18 / 26
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea
recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 49
Revisione economico-finanziaria
1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei componenti un Revisore dei conti scelto
tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri.
2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo contestate e motivate
inadempienze e con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio ed è rieleggibile per una
sola volta. In caso di revoca il Consiglio nomina il nuovo revisore come previsto dal Regolamento.
3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunali.
4. Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua
funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della
gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo
apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore
efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al proprio dovere con la diligenza
del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al
Consiglio.
7. Al Revisore spettano le indennità ed i compensi previsti dalla legge.
8. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta, dalle Commissioni Consiliari e Speciali o dal Consiglio
Comunale quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
TITOLO VIII
RESPONSABILITA’
Art. 50
Disposizioni in materia di responsabilità
1. Per gli amministratori comunali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli
impiegati civili dello Stato.
2. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.
3. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non
si estende agli eredi.
TITOLO IX
SERVIZI COMUNALI
Art. 51
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia
opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 19 / 26
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla
natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
Art. 52
Società miste per i servizi pubblici
1. Le società miste costituite per l’esercizio dei servizi pubblici, in cui entri a far parte il Comune di
Ponte, sono regolate dall’art. 4 del Dl. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito dalla L. 29 marzo 1995 n.95.
2. L’eventuale partecipazione del Comune in società miste per i servizi pubblici è approvata dal
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.
Art. 53
Aziende Speciali ed Istituzioni
1. Le Aziende Speciali e le Istituzioni di cui all’art. 51 comma 3, lett. c) e d), in cui entri a far parte
come azionista il Comune di Ponte, sono regolate dall’art.23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
deliberazioni.
2. L’eventuale partecipazione del Comune in Aziende Speciali ed Istituzioni è approvata dal Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta.
Art. 54
Società per Azioni
1. Le Società per Azioni e le Aziende Speciali costituite ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. c), della
legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi trasformate in Società per Azioni, in cui entri a far parte come azionista
il Comune di Ponte, sono regolate dall’art. 17 della legge 127/97 dal comma 51 al comma 57.
2. L’eventuale partecipazione del Comune in società per azioni è approvata dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta.
TITOLO X
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 55
Convenzioni
1. Il Comune di Ponte ispira la sua azione amministrativa al principio di cooperazione con lo Stato, la
Regione e gli enti locali, avvalendosi degli Statuti e dei moduli collaborativi previsti dalla legge.
2. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche
individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la
realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, mediante la stipulazione di apposite
convenzioni con altri enti locali o loro articolazioni strumentali.
3. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo
Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzioni
obbligatorie fra comuni e provincie, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
5. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni,
che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
6. Le Convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.
Art. 56
Consorzi
1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, può concorrere alla costituzione di Consorzi con altri
enti, soggetti pubblici e privati per realizzare e gestire, anche mediante concessioni a terzi, servizi
rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 20 / 26
2. La Convenzione istitutiva del Consorzio, che individua gli elementi contenutistici necessari
all’accordo, è approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo
statuto dell’Ente consortile che ne disciplina l’ordinamento organizzativo e funzionale.
3. La Convenzione deve disciplinare le nomine, l’organizzazione, le funzioni, le competenze degli
organi consortili, prevedere la trasmissione e l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del
Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
4. Salvo quanto previsto dalla Convenzione e dallo Statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a
mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e provincie, l’assemblea del
Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di
un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e
dallo Statuto.
5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo
Statuto.
6. Tra gli stessi comuni e provincie non può essere costituito più di un Consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di
Consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda
l’attuazione alle leggi regionali.
8. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai Consorzi per la
gestione dei servizi sociali se previsto nello Statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla
contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano
le norme dettate per gli enti locali.
9. Il Consorzio può anche assumere un carattere plurifunzionale.
10. Il Sindaco svolge azione di controllo e di vigilanza sull’attività dei Consorzi, riferendo
annualmente al Consiglio comunale in sede di approvazione del conto consuntivo, ovvero ogni qual volta
ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, o anche di sua iniziativa.
11. Nello Statuto consortile è possibile prevedere per alcune categorie di atti del Consorzio, quali
progetti generali, atti di indirizzo e di programmazione, nonché atti connessi ad interventi ad elevata
dimensione finanziaria, forme di consultazione obbligatoria e di comunicazione preventiva delle relative
proposte agli enti aderenti.
12. Lo Statuto deve prevedere, in modo chiaro, forme, tempi di partecipazione, modi e responsabilità
per poterne uscire.
Art. 57
Unioni di comuni
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo
di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi
dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le
corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni
interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei
comuni associati, garantendo la rappresentanza della minoranza.
4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo
svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei
comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad
esse affidati.
Art. 58
Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali
che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione di
più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 21 / 26
2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale
arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione
dell’accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati i costi, le fonti di finanziamento e le relative
regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco può attivare, sentita la Giunta, le opportune iniziative per stimolare e verificare
l’interesse di altre amministrazioni alla definizione di accordi di programma, promuovendo incontri e
consultazioni, anche di carattere informale, con i rispettivi rappresentanti.
4. Compete inoltre al Sindaco, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge, partecipare alla
definizione ed alla stipulazione dell’accordo, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, a
maggioranza assoluta dei componenti, che fissa i principi e i criteri direttivi.
5. L’accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della
Provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco
ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Prima dell’approvazione sindacale, l’accordo di programma è sottoposto a ratifica del Consiglio a
pena di decadenza.
TITOLO XI
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 59
Libere forme associative
1. Il Comune di Ponte valorizza le libere forme associative dei cittadini e promuove la loro
partecipazione attiva al governo della comunità locale attraverso la presentazione di proposte, petizioni,
referendum, e l’istituzione di organismi abrogativi e propositivi di settore; garantisce ad esse il diritto di
accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell’ente secondo le modalità previste dal
presente Statuto e dal Regolamento; attua nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, interventi di
incentivazione economica finalizzati allo sviluppo ed alla promozione delle loro attività ed iniziative
secondo criteri stabiliti dall’apposito regolamento; assicura la disponibilità delle proprie strutture
organizzative sulla base di convenzioni o di accordi.
Art. 60
Partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi comunali
1. Il Comune di Ponte adotta le opportune iniziative tendenti a responsabilizzare i cittadini in ordine
all’organizzazione ed alla gestione dei servizi comunali.
Art. 61
Consultazioni popolari
1. Il Comune di Ponte promuove pubbliche consultazioni dei cittadini, singoli o associati, e delle
categorie interessate, anche a carattere infracomunale, su argomenti e questioni di sua competenza,
nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Spetta altresì al Regolamento la previsione di meccanismi e procedure per una corretta e ampia
informazione dei soggetti partecipanti alle consultazioni, e per la pubblicazione delle risultanze delle
consultazioni e delle conseguenti determinazioni degli organi della Amministrazione comunale.
3. Le consultazioni sono indette dal Sindaco, previa deliberazione dell’organo collegiale competente.
Non possono aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto.
4. Sono escluse dalle consultazioni le questioni in materia di:
a) elezione, nomine, designazioni, revoche e decadenza;
b) attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali o regionali;
5. L’indizione delle consultazioni produce l’effetto di sospendere ogni eventuale deliberazione
dell’Ente in ordine all’oggetto di essa.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 22 / 26
6. Entro trenta giorni dall’effettuazione delle consultazioni, l’organo competente
dell’Amministrazione comunale è tenuto a prendere in esame la questione trattata e ad adottare una
decisione o un parere motivato.
7. L’Amministrazione attua forme di consultazione dei cittadini nelle fasi di progettazione e
predisposizione degli indirizzi dei piani urbanistici e di quelli socio-economici.
Art. 62
Referendum abrogativo; referendum propositivo; referendum abrogativo/propositivo
1. Su richiesta di un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ponte o dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, il Sindaco indice un referendum abrogativo o
propositivo, sentita la Commissione di cui al comma 3°, per deliberare l’abrogazione o l’inserimento,
totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a
contenuto generale, non comportanti spese.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi o propositivi:
a) per le norme regolamentari tributarie e tariffarie;
b) in materia di bilancio preventivo e consuntivo;
c) in materia di designazione, elezioni, nomine, revoche e decadenze;
d) per le materie oggetto di attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali
o regionali;
e) in materia di assunzioni di mutui, appalti o concessioni;
f) per le questioni già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni.
3. Quando la proposta referendaria comporti l’abrogazione di norme comunali o atti generali
esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.
4. Una Commissione Consiliare per la partecipazione popolare istituita all’inizio della legislatura e
composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l’istanza entro quindici
giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con l’ordinamento
locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contrario a norma di legge ed ai principi contenuti
nella legge 10 giugno 1990 n. 142 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell’esame,
congruamente motivato, il presidente della commissione lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.
5. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito
referendario al parere della Commissione Consiliare tramite il Sindaco.
6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere redatto in modo chiaro ed univoco.
7. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
da almeno sei mesi.
8. L’indizione del referendum sospende ogni attività deliberativa del Comune in merito all’oggetto
della proposta referendaria, salvo che il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, non
ritenga di dover provvedere per motivi straordinari di necessità ed urgenza.
9. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito Regolamento adottato dal Consiglio a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati computando il Sindaco.
Art. 63
Esame proposta e svolgimento referendum
1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel
caso che la proposta riguardi norme dello Statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del 60%
degli aventi diritto.
2. Il Consiglio Comunale ha l’obbligo di prendere in esame il risultato del referendum e di deliberare
motivatamente sulla questione entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco.
3. Non si procede allo svolgimento del referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
Quando il Consiglio Comunale delibera nel senso della proposta referendaria popolare, di sua iniziativa
autonoma o sulla base di accordi sostitutivi conclusi con il comitato promotore, la Commissione Consiliare
decide che il referendum non debba avere più corso o che, invece, debba svolgersi, potendo
eventualmente in questo caso modificare la formulazione del quesito.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 23 / 26
4. Lo stesso procedimento si applica quando il Consiglio, ai sensi del comma 8 del precedente
articolo, delibera in via d’urgenza sull’oggetto del referendum.
Art. 64
Istanze e petizioni
1. I cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ponte e le associazioni
formalmente costituite che operano nel territorio comunale possono rivolgere per iscritto istanze e
petizioni motivate agli organi dell’Amministrazione comunale per esporre comuni necessità o conoscere gli
intendimenti dell’Amministrazione in vista della tutela e della valorizzazione di interessi generali.
2. Le petizioni e le istanze sono redatte in forma libera; per le petizioni è richiesta l’autenticazione
delle sottoscrizioni. Le istanze e le petizioni devono essere presentate al Sindaco che ne cura
sollecitamente l’affissione all’albo pretorio nonché l’affidamento alla Commissione Consiliare per la
partecipazione popolare, alla quale compete di giudicare sulla loro ammissibilità nel termine di dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione, con deliberazione motivata.
3. La Commissione ha l’obbligo di convocare in audizione i presentatori delle istanze e delle petizioni.
4. Entro venti giorni dalla comunicazione da parte della Commissione di cui ai commi precedenti
sull’ammissibilità della petizione e dell’istanza, l’organo competente è tenuto a prenderle in esame e ad
adottare una decisione o un parere motivato, dandone avviso ai soggetti interessati.
Art. 65
Iniziativa popolare
1. E’ ammessa l’iniziativa popolare in materia di Regolamenti comunali, di revisione dello Statuto e di
provvedimenti amministrativi di interesse generale rientranti nelle competenze del Consiglio Comunale.
2. L’iniziativa si esercita mediante presentazione di proposte redatte in articoli o schemi di
deliberazione o di una relazione che ne illustra i contenuti e le finalità.
3. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori che rappresentino almeno un decimo
della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) bilancio preventivo e consuntivo, tariffe e tributi;
b) designazione, nomine, revoche e decadenze;
c) materie oggetto di attività amministrative meramente esecutive di leggi statali e regionali;
d) provvedimenti concernenti il personale.
5. Il Regolamento disciplina le modalità per le raccolta e l’autenticazione delle firme dei
sottoscrittori, e i termini e le modalità di attuazione della procedura.
6. Il giudizio sull’ammissibilità e sulla regolarità delle richieste di iniziativa popolare spetta alla
Commissione Consiliare per la partecipazione popolare secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
7. Se l’iniziativa viene giudicata ammissibile, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione
della Commissione Consiliare per la partecipazione popolare, o comunque nel più breve termine richiesto
per il tipo di oggetto della proposta il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per discutere e deliberare
motivatamente sulla questione.
8. Uno dei promotori dell’iniziativa popolare può chiedere di essere ammesso ad esporre le ragioni
della proposta in sede consiliare.
Art. 66
Partecipazione popolare ed albo pretorio
1. Sono affissi all’albo pretorio, in apposita bacheca riservata, entro tre giorni dal ricevimento, gli
atti e i ricorsi giudiziari in materie di competenza del giudice amministrativo proposti nei confronti del
Comune, nonché tutti gli atti concernenti l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare ed in
particolare:
a) le proposte di iniziativa popolare di cui al precedente art.65;
b) le istanze e le petizioni presentate dai cittadini, e le conseguenti determinazioni degli organi
dell’Amministrazione comunale;
c) le decisioni e i pareri adottati dalle Commissioni Speciali;
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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 24 / 26
d) le richieste di contributi e di sostegno organizzativo presentate dalle associazioni operanti
nell’ambito del territoriale comunale;
e) le decisioni della Commissione Consiliare per la partecipazione popolare;
f) le richieste popolari di referendum e le comunicazioni del comitato promotore.
Art. 67
Accesso agli atti e ai documenti amministrativi – Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale e degli Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Società
dipendenti o collegate, sono pubblici, ad eccezione di quelli esclusi per legge o per dichiarazione motivata
del Sindaco o del presidente dell’ente interessato, che ne vieti temporaneamente l’esibizione qualora la
loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, delle formazioni sociali e delle
imprese. E’, comunque, garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
2. Il Regolamento assicura l’accesso dei cittadini, singoli e associati, sulla base di una richiesta scritta
e motivata, ai documenti e agli atti amministrativi, e in generale alle informazioni di cui è in possesso
l’Ente, prevedendo altresì norme per il rilascio di copie degli atti previo pagamento dei soli costi;
individua con norme di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le
norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti ai quali siano interessati. Individua per
categorie i documenti e gli atti amministrativi sottratti in generale all’esercizio del diritto di accesso, per
ragioni attinenti all’ordine pubblico e alla riservatezza di persone, formazioni sociali e imprese; prevede
norme che garantiscono la partecipazione e la possibilità di contraddittorio dei cittadini alle sedute delle
Commissioni Comunali per l’edilizia e il commercio nelle quali hanno interesse diretto.
3. Presso gli Uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della
Gazzetta Ufficiale delle leggi della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, copia del
presente Statuto e dei Regolamenti Comunali. L’accesso a tali atti è disciplinato dal Regolamento
succitato.
Art. 68
Difensore civico
1. Al fine di garantire imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione comunale, il Comune
può istituire l’ufficio del Difensore Civico.
Art. 69
Elezione e durata
1. Il Difensore Civico è eletto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, tra i candidati
designati da ciascun gruppo consiliare.
2. Dura in carica contestualmente alla durata dell’Amministrazione comunale che lo ha eletto. Il
Regolamento disciplina anche la motivazione e le modalità di una sua eventuale rimozione.
3. Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco.
Art. 70
Compiti ed Ufficio del Difensore Civico
1. Spetta al Difensore Civico segnalare, di propria iniziativa o ad istanza dei cittadini singoli o
associati, o di formazioni sociali e sindacali riconosciute, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi
dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Semestralmente, dalla data della sua nomina, invia al Consiglio Comunale una relazione
sull’attività svolta, evidenziando eventuali abusi, disfunzioni e ritardi dell’Amministrazione e suggerendo
correttivi e proposte.
Art. 71
Regolamenti
1. I Regolamenti esecutivi attuativi o integrativi delle norme statutarie sugli istituti di partecipazione
popolare sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente Statuto.
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TITOLO XII
AUTONOMIA STATUTARIA - POTESTA’ REGOLAMENTARE - REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 72
Statuto comunale
1. Il Comune adotta il proprio Statuto e le eventuali modifiche, con deliberazione del Consiglio
Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto o le
modifiche sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati computando il Sindaco.
2. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali
dell’organizzazione del Comune, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia
e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi pubblici, le forme di
collaborazione fra comuni e provincie, della partecipazione popolare, dell’accesso dei cittadini alle
informazioni e ai procedimenti amministrativi.
3. La legislazione in materia di ordinamento del Comune e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad
esso conferite enuncia i principi inderogabili per l’autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi
che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua
lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette salvo diverse
disposizioni.
Art. 73
Compiti del Comune
1. Il Comune ai sensi dell’art. 40 L. 104/92 attua gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente
legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di
potenziamento dei servizi esistenti.
2. Lo Statuto comunale di cui all’art. 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplina le modalità del
coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero
operanti nell’ambito territoriale.
Art. 74
Funzione regolamentare
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti per
disciplinare l’esecuzione, l’attuazione e l’integrazione delle norme fondamentali e dei principi contenuti
nello Statuto e nella legge 8 giugno 1990, n. 142, successive modifiche e così come integrato dalla legge 3
agosto 1999, n. 265, nonché negli altri casi in cui ciò è previsto o consentito dalle leggi statali e regionali.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, quando
non sia diversamente disposto dalla legge e dallo Statuto.
3. L’iniziativa in materia di Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, nonché ai cittadini
ai sensi di quando espressamente previsto dal precedente articolo 65.
4. I Regolamenti non possono contenere disposizioni retroattive. Sono abrogati per dichiarazione
espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché un
nuovo Regolamento ridisciplina l’intera materia.
5. I Regolamenti comunali entrano in vigore a seguito di una doppia pubblicazione mediante affissione
all’albo pretorio: una prima volta dopo l’adozione della delibera di approvazione; una seconda, per la
durata di giorni quindici, dopo l’effettuazione del controllo da parte del competente organo regionale.
6. I Regolamenti esecutivi, attuativi o integrativi dello Statuto sono adottati entro sei mesi
dall’entrata in vigore dello Statuto, fatti salvi i diversi termini previsti dallo Statuto medesimo.
Art. 75
Revisione dello Statuto
1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le modalità
previste dalle vigenti normative.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 26 / 26