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DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90 per emergenza rifiuti in Campania e Napoli

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DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 90 per emergenza rifiuti in Campania e Napoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell’emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravita’ del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull’ordine pubblico;
Tenuto conto della necessita’ e dell’assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;
Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull’intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell’atmosfera;
Ravvisata l’ineludibile esigenza di disporre per legge l’individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessita’ di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresi’ di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l’esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;
Ritenuta la necessita’ di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonche’ interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio;
Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalita’ organizzata nelle attivita’ di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessita’ di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attivita’ di indagine in ordine ai reati commessi nell’ambito delle predette attivita’ di gestione dei rifiuti;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;
Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18 - 26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimita costituzionale dell’articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell’interno, della difesa, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e dell’economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. In deroga all’articolo 1, commi 376 e 377, all’articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita’ e straordinarieta’ per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania e’ preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo’ essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche’ alla materia di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell’ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l’anno 2008 ed euro 173.000 per l’anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all’articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o piu’ capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell’organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali. 4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e’ disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attivita’ saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilita’ speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilita’ speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Art. 2.
Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

1. Ai fini della soluzione dell’emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonche’ igienico-sanitaria, e fatto salvo l’obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificita’ delle prestazioni occorrenti, all’attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi’ come individuati nell’articolo 9.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi’ come sostituito dall’articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato puo’ altresi’ utilizzare le procedure di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l’acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all’articolo 17.

3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita’ della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo’ disporre l’acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attivita’ di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all’articolo 17.

4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all’attivita’ di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l’assoluta protezione e l’efficace gestione.

5. Fatta salva l’ipotesi di piu’ grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende piu’ difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree medesime e’ punito a norma dell’articolo 682 del codice penale.

6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita’ competenti, d’intesa con il Sottosegretario di Stato.

7. Al fine di assicurare piena effettivita’ agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l’emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e’ assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorita’ di pubblica sicurezza e le altre autorita’ competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresi’ l’impiego delle Forze armate per l’approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonche’ il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita’ competenti, in termini di stretta funzionalita’ rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l’adozione di ogni provvedimento necessario all’esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

9. Fatta salva l’ipotesi di piu’ grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende piu’ difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti e’ punito a norma dell’articolo 340 del codice penale.

10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, e’ punito ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, del codice penale.

11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita’ di gestione dei rifiuti, puo’ disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell’attivita’ di gestione medesima, ai sensi dell’articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

12. Nel caso di indisponibilita’, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato e’ autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse gia’ destinate alla gestione dei rifiuti.

Art. 3.
Competenza dell’autorita’ giudiziaria nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania

1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonche’ a quelli ad essi connessi a norma dell’articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.

2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell’articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalita’ organizzata, si applicano le disposizioni dell’articolo 371-bis del codice di procedura penale in materia di attivita’ del Procuratore nazionale antimafia.

4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli puo’, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non e’ stata esercitata l’azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.

6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall’applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.

8. Per tutta la durata dell’emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all’articolo 9, nonche’ quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreche’ il concreto pregiudizio alla salute e all’ambiente non sia altrimenti contenibile.

9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e’ emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Art. 4.
Tutela giurisdizionale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell’amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

2. Le misure cautelari, adottate da una autorita’ giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall’autorita’ giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Art. 5.
Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell’ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e’ autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e’ autorizzato l’esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

3. Fermo quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell’impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, e’ altresi’ autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall’articolo 17.

Art. 6.
Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell’eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa societa’ affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell’effettiva funzionalita’, della vetusta’ e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - localita’ Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche’ del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione e’ effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalita’ tecnica, nominati dal Presidente della Corte d’appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All’esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualita’ e per le attivita’ connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonche’ per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell’ambito delle risorse del Fondo di cui all’articolo 17.

Art. 7.
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell’incremento dell’efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e’ ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale.

2. All’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri e’ assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalita’ tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all’esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

3. Il Segretario generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.

Art. 8.
Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi

1. Al fine di raggiungere un’adeguata capacita’ complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato e’ autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l’individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l’esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

3. E’ prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche’ il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.

Art. 9.
D i s c a r i c h e

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell’avvio a regime della funzionalita’ dell’intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonche’ per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e’ autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant’Arcangelo Trimonte (BN) - localita’ Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita’ Postarza; Serre (SA) - localita’ Macchia Soprana; nonche’ presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - localita’ Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita’ Pozzelle e localita’ Cava Vitiello; Napoli localita’ Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - localita’ Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - localita’ Ferrandelle; Serre (SA) - localita’ Valle della Masseria.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti e’ inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche’ 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18.

3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.

4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania e’ autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche’ alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all’apertura delle discariche ed all’esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che e’ tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

6. L’articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e’ abrogato.

7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.

8. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e’ cosi’ sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all’articolo 17.

Art. 10.
Impianti di depurazione

1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attivita’ di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.

2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 18, e’ autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l’immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell’ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entita’ e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

Art. 11.
Raccolta differenziata

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l’obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, e’ imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell’importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.

3. L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, e’ abrogato.

4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalita’ individuate dal Sottosegretario di Stato, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili.

5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l’utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.

6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili.

7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unita’ e dei mercati all’ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania e’ fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.

8. Nelle more della costituzione delle societa’ provinciali di cui all’articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall’articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione e’ affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.

9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all’attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall’accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilita’. Tali corrispettivi sono destinati all’acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all’attivazione della raccolta differenziata.

10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e’ tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalita’ tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l’uniformita’ di indirizzo e l’efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.

12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli gia’ sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l’importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Art. 12.
Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa’ affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attivita’ solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse societa’ affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle societa’ affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l’importo massimo di quaranta milioni di euro.

2. Ai fini del pagamento diretto, le societa’ originariamente affidatarie o eventuali societa’ ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attivita’ eseguite dai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all’articolo 17.

Art. 13.
Informazione e partecipazione dei cittadini

1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.

2. Le attivita’ di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.

3. Al fine di assicurare la piu’ compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell’ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l’organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.

5. A partire dall’anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell’ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.

6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell’ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.
Norma di interpretazione autentica

1. L’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche’ l’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita’ di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 15.
Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita’ dell’Amministrazione

1. Nei limiti delle risorse di cui all’articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a: a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessita’ in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009; b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all’uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ disciplinata l’organizzazione delle strutture di missione di cui all’articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attivita’ di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.

3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalita’ inerenti all’emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia’ notificati.

Art. 16.
Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita’ dell’Amministrazione

1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto: a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, e’ immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell’area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo; b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all’articolo 1, nonche’ con riferimento all’esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e’ sostituito dal seguente: «2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti: a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico; b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

2. Il Dipartimento per la protezione civile e’ autorizzato: a) ad avvalersi di una unita’ di personale dirigenziale appartenente a societa’ a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a societa’ che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianita’ nell’incarico.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), valutati in euro 35.000 per l’anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in euro 0,375 milioni per l’anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 17.
Copertura finanziaria investimenti

1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall’articolo 16 e’ istituito il Fondo per l’emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilita’ speciale di cui un importo pari al dieci per cento e’ destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell’emergenza.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l’anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
Deroghe

1. Per le finalita’ di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell’ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217; legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119; legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III; legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita’ dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56; legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo; legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l’edificabilita’ dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10; D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita’ montane», articoli 69, 81, 82 e 101; legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29; legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»; D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualita’ dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17; legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13; legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10; legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11; D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»; legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17; D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell’Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8; legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita’. Istituzione delle Autorita’ di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7; D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11; D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12; decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita» cosi’ come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24; decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell’allegato I; decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181; decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilita’ dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter; legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118; decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3; legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4; decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati; le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi; leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

Art. 19.
Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 maggio 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell’interno
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Legge regionale del 28-03-2007 n. 4

!

Regione Campania

Legge regionale del 28-03-2007 n. 4

Norma in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati

 

(B.U.R. Campania n. 19 del 3-4-2007)

 

IL IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I
Gestione dei rifiuti

Capo I
Disposizioni generali

ARTICOLO 1

 Principi
1. La presente legge considera la razionale, programmata, integrata e partecipata gestione dei rifiuti quale condizione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia dell’ambiente e del territorio assicurando il  rispetto dei principi di equità tra territori e generazioni. Si ispira, altresì, al conseguimento dell’obiettivo “Rifiuti zero” attraverso le forme di organizzazione previste anche dalla normativa nazionale.

ARTICOLO 2

 Oggetto
1. La presente legge, in attuazione della normativa nazionale vigente:

a) disciplina le attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la individuazione, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;

b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l’organizzazione e le modalità di svolgimento;

c) determina, in applicazione dei principi di decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è  conferito dalla regione alle province e ai comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge.

2. La presente legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e assicura le massime garanzie di protezione dell’ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori  naturalie paesaggistici escludendo dallo smaltimento dei rifiuti le aree sottoposte a misure di conservazione ambientale in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

ARTICOLO 3

Finalità
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) prevenire, governare e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;
b) potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando con priorità le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a ottenere da essi  materia prima secondaria;

c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano il recupero e l’utilizzo produttivo conseguendo l’obiettivo della minimizzazione dell’impatto ambientale connesso  allo smaltimento;

d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti e garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla  legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini; 

e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti responsabilizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, gli enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di  predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;

f)promuovere l’utilizzo di strumenti economici, bilanci-ambientali, strumenti di certificazione ambientale -norme ISO ed EMAS- nonché dei sistemi di qualità quali lo sviluppo del marchio di qualità ecologica -ECOLABEL- volti a  promuovere prodotti con un minore impatto sull’ambiente contribuendo a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione dell’ambiente;

g) garantire in linea generale l’autosufficienza regionale in conseguenza dei principi di autosufficienza di ogni ambito territoriale ottimale -ATO- e di compensazione di cui agli articoli 15 e 29 ;

h) favorire la crescita di un mercato verde attraverso la promozione di  strumenti quali Green Public Procurement - PP-;

i) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali in conformità ai principi di sussidarietà e solidarietà territoriale, fermo restando le funzioni e i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla regione; 

l) prevedere nelle gare di appalto relative alla gestione dei rifiuti criteri che valorizzano le capacità e le competenze tecniche nella prevenzione della produzione dei rifiuti stessi;

m) salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e garantire le condizioni contrattuali degli operatori del settore secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

n) promuovere le attività finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacità di intervento e regolamentare le fasi fondamentali necessarie a un effettivo recupero della frazione organica da rifiuto;
o) attuare gli strumenti di prevenzione e riduzione integrati dell’inquinamento- IPPC- ovvero per i settori di interesse prevedere il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale; 

p) superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti;

q) provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse regionale.

ARTICOLO 4

Informazione istituzionale al cittadino
1. La regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3, in conformità ai principi della “Carta di Aalborg” approvata dai partecipanti alla conferenza europea sulle città sostenibili, promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l’ideazione, la redazione e la diffusione di materiale  didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV.

2. La regione monitora, con strutture interne, così come per le attività di informazione e comunicazione, le iniziative di cui al comma 1 e ne valuta l’efficacia.

ARTICOLO 5

Sezione regionale del catasto dei rifiuti
1. E’ istituita presso l’agenzia regionale per la protezione ambientale -ARPAC-la sezione regionale del catasto dei rifiuti -SRCR - .

2. La SRCR è articolata territorialmente su base di ambito territoriale ottimale.

3. La SRCR raccoglie le informazioni ricevute secondo le modalità previste dalla normativa vigente, elabora i relativi dati e li trasmette alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti - SNCR - e all’osservatorio regionale di cui  all’articolo 6 entro trenta giorni dal ricevimento. 

ARTICOLO 6

Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti
1. E’ istituito l’osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato osservatorio, presso il settore regionale di cui all’articolo 7, comma 2.

2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente, competente per materia, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento  dell’osservatorio.

3. L’osservatorio:

a) approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;

c) provvede a monitorare l’andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);

d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione e degli impianti; 

f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;

g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti e dei servizi;

h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;

i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l’eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;

l) adotta la carta dei diritti e dei doveri dell’utente entro sessanta giorni successivi al suo insediamento.

4. L’assessore regionale competente presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione sull’attività svolta dall’osservatorio.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’osservatorio si avvale dell’ARPAC.

6. L’osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3. 

TITOLO II
Competenze e organizzazione

Capo I
Oggetto

ARTICOLO 7

Competenze della regione
1. Sono di competenza della regione, nel rispetto della normativa statale vigente:
a) la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10, sentiti le province, i comuni, le autorità d’ambito e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o, comunque, ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;

c) l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la riqualificazione e la bonifica di aree inquinate di propria competenza in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo V , articoli 239 e successivi;

d) l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze di cui alla normativa statale vigente;

e) l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;

f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE 1 febbraio 1993, n. 259 attribuisce alle autorità competenti in materia di spedizione e di destinazione;

g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

h) la redazione di linee guida e i criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di riqualificazione, di bonifica e di messa in sicurezza nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente;

i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

l) l’incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti e al recupero degli stessi;

m) la specificazione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/06, articoli 214, 215, e 216, nel rispetto delle relative linee guida approvate dalla commissione consiliare permanente competente per materia;

n) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 196, comma 1, lettera n);

o) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

p) l’adozione, in conformità della normativa statale vigente, delle disposizioni necessarie affinché gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al trenta per cento del fabbisogno stesso. A tal fine i predetti soggetti inseriscono nei bandi di gara o di selezione per l’aggiudicazione apposite clausole di preferenza, a parità degli altri requisiti e condizioni;

q) il coordinamento e la promozione di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le correlate attività di recupero e di riutilizzo;

r) la stipulazione di appositi accordi di programma o di convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa, nel rispetto di  quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/06, articolo 182. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni è  preceduta da concertazione con le province e i comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla regione il potere di adottare le determinazioni finali;

s) l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle province e delle autorità d’ambito di cui all’articolo 16 in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite con la presente legge;
t) la concessione di contributi e incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

u) la concessione di contribuiti ai comuni per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero e riutilizzo di rifiuti;

v) la definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare nonché la concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all’uso di materiale riciclato;

z) l’individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi qualificati di gestione ambientale;

aa) la concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 10;

bb) l’adozione di schemi tipo di contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara, nel rispetto della normativa statale vigente;

cc) l’elaborazione e l’approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articolo 5.

2. È istituto presso l’area generale di coordinamento della giunta regionale “Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile”, il settore “Programmazione e interventi regionali in materia di gestione integrata dei rifiuti”. Al settore sono attribuiti i compiti di predisposizione degli atti di programmazione, pianificazione e promozione della gestione integrata dei rifiuti nonchè le funzioni connesse al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, alla vigilanza e al controllo sull’attuazione della presente legge.

3. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l’organizzazione e le modalità di funzionamento del settore di cui al comma 2 anche mediante modifica o accorpamento delle strutture esistenti presso l’area generale di coordinamento.

4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la regione si avvale anche dell’ARPAC.

5. La regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree stesse, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.

ARTICOLO 8

Competenze delle province
1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;

b) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l’accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/06,  parte quarta; 

c) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;

d) l’individuazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale – ptcp- di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, nonché sentite le autorità di cui all’articolo 16 e i comuni ; 

e) l’esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l’espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;

f) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell’articolo 4.

2. Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, le province possono avvalersi di organismi pubblici ivi inclusa l’ARPAC, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

3. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che siano effettuati adeguati  controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di  cui al decreto legislativo n. 152/06 , articoli 214, 215 e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti.

ARTICOLO 9

Competenze dei comuni
1. I comuni, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo IV, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Fino all’inizio delle attività del soggetto gestore del servizio integrato, ai sensi dell’articolo 20, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e  dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme disciplinate dalla normativa vigente.

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e in coerenza con i piani di ambito adottati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 , stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri generali per la redazione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti. 3. I comuni sono tenuti a comunicare mensilmente alla provincia i dati della  raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’osservatorio regionale e nazionale. 

4. I comuni possono prevedere la raccolta a domicilio, anche in determinati periodi dell’anno, presso persone anziane, portatori di handicap e per particolari esigenze pubbliche e private.

5. I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla regione.

TITOLO III
Pianificazione

Capo I
Piani regionali

ARTICOLO 10

Piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti
1. Il piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, di seguito denominato PRGR, in coerenza con il piano territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16/04, articolo 13, stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti, incentiva il recupero, il riciclaggio e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti.

2. Il PRGR, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, stabilisce:

a) le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a  insediamenti produttivi compatibili;

b) la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli  ambiti territoriali ottimali, sulla base delle migliori tecnologie disponibili nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 200. Il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle province e dai comuni deve essere evidenziato e motivato nella proposta di PRGR di cui all’articolo 13, comma 1;

d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a  garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; e) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi anche mediante la costituzione di un fondo regionale; 

f) le prescrizioni contro l’inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, nel  rispetto delle prescrizioni dettate ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 65, comma 3, lettera f ;

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

h)i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, prevedendo che nei comuni sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati ulteriori impianti o siti di smaltimento dei rifiuti salvo autonome delibere dei comuni stessi, nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, comma 3, lettera h) ;

i) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
l) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia in conformità al decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche;

m) la determinazione, nel rispetto della normativa tecnica vigente, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui al decreto legislativo n. 152/06, articolo 225, comma 6;

n) i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

o) l’indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e l’analisi socio-economico-territoriale - SWOT- sulla base dei dati elaborati e trasmessi dall’osservatorio;

p) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

q) i tipi, le quantità e l’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani.

3. Il PRGR stabilisce, inoltre:
a) i criteri per la redazione della relazione sullo stato di attuazione del piano regionale di smaltimento rifiuti ;

b) la normativa generale;

c) gli obiettivi generali di pianificazione con l’individuazione concordata di quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani, per interventi di sussidiarietà e di emergenza tra ambiti territoriali ottimali e  regioni;

d) i criteri per l’organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

e) i criteri per l’organizzazione del sistema di recupero di energia dai rifiuti urbani;

f) i criteri per l’organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

g) il programma di cui all’articolo 7, comma 1, lettera cc);

h) il piano regionale dei rifiuti speciali, anche pericolosi, di cui all’articolo 11, ove necessario;

i) il piano regionale delle bonifiche di cui all’articolo 12.

4. La regione approva e adegua il PRGR in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, secondo la normativa statale vigente. A tal fine la giunta regionale con proprie delibere aggiorna le direttive sui requisiti che  devono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni.

ARTICOLO 11

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi :
a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;

c) detta i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;

d) stabilisce le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, a eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi;

e) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti nonché della vicinanza e dell’utilizzo di linee ferroviarie.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede, inoltre:

a) la normativa di attuazione;
b) una relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali nonché sugli obiettivi finali del piano;

c) la stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari, sulla base del principio di prossimità.

ARTICOLO 12

Piano regionale delle bonifiche
1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate individua:

a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;

b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegiano, prioritariamente, l’impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;

c) l’ordine degli interventi assicurando priorità ai siti sede di ex discariche e discariche nel periodo di emergenza dei rifiuti;

d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

e) la stima degli oneri finanziari.

2. La regione può concedere contributi fino al cento per cento del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad  uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.

3. Con delibera di giunta regionale sono dettati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2, previo parere della competente commissione consiliare competente per materia.

ARTICOLO 13

Procedure per l’adozione e approvazione del piano regionale e relative varianti
1. La giunta regionale, sentita la conferenza permanente regione – autonomie locali e le autorità d’ambito, adotta la proposta di PRGR di cui all’articolo 10. I pareri contrari sono allegati alla proposta di PRGR.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano sul bollettino ufficiale della regione Campania le province, le autorità d’ambito, i comuni e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale possono presentare osservazioni sulla proposta di piano. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale propone di accogliere o respingere motivatamente le osservazioni al piano e lo trasmette per la definitiva approvazione al Consiglio regionale.

3. Il piano approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, il piano acquista efficacia a tempo indeterminato.

4. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di formazione definito dai commi 1,2 e 3, con i termini ridotti della metà.

5. Le variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l’adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di giunta regionale.

6. La giunta regionale con cadenza triennale e, comunque, entro sei mesi dalla data di insediamento del consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione del piano e propone al consiglio le modifiche necessarie all’aggiornamento  dello stesso.

ARTICOLO 14

Efficacia ed effetti del piano regionale
1. Le disposizioni contenute nel PRGR e negli adeguamenti hanno efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge. 

TITOLO IV
Ambiti Territoriali Ottimali

Capo I
Oggetto

ARTICOLO 15

Articolazione in ambiti territoriali ottimali
1. La gestione integrata dei rifiuti avviene in Ambiti Territoriali Ottimali –ATO – nel rispetto del principio dell’autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti. 

2. Il PRGR provvede, ai sensi del decreto legislativo n. 152/06, articolo 199, alla delimitazione di ogni singolo  ambito territoriale ottimale che, in sede di prima applicazione della presente legge, coincide con ogni circoscrizione provinciale. Per la provincia di Napoli si può prevedere l’istituzione di due  ATO.

3. Il PRGR, al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, può modificare, su richiesta degli enti locali interessati, le circoscrizioni degli ATO prevedendo l’unificazione di più ATO contigui ovvero il passaggio di un comune o di un gruppo di comuni contermini da un ambito ad altro contiguo. All’interno di ogni ATO non possono  essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

4. Sulle richieste di unificazione o di distacco di cui al comma 3 si pronunciano obbligatoriamente le assemblee delle autorità d’ambito interessate.

ARTICOLO 16

Struttura dell’autorità d’ambito
1. Per ogni ATO è istituito un consorzio obbligatorio, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 31, denominato autorità d’ambito, costituito dai comuni e dalla provincia in cui ricade il territorio dell’ATO. 2. Gli organi dell’autorità d’ambito, le attribuzioni e il funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità al decreto legislativo n. 267/00, articolo 31, per quanto non disposto dalla presente legge.

3. L’assemblea degli enti consorziati è composta dal presidente della provincia e dai sindaci o loro delegati . Non è ammessa la delega tra enti locali. Ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti fino a un massimo di trenta voti. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno, in ogni caso, diritto a un voto. Il presidente della provincia ha diritto a un voto e presiede l’assemblea dell’ATO.

4. L’elezione del consiglio di amministrazione avviene mediante presentazione di liste composte da cinque candidati. Le liste devono prevedere la presenza di almeno due rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti nei primi quattro posti. La lista che ottiene il maggior numero di voti elegge quattro componenti del consiglio di amministrazione secondo la collocazione nella lista stessa. Il quinto componente del consiglio di  amministrazione è il candidato collocato al primo posto della lista che ottiene la seconda cifra elettorale. Negli ATO che superano un milione e cinquecentomila abitanti, nelle liste deve essere presente un rappresentante  dei comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione, avente funzione di amministratore delegato, è eletto dal consiglio tra i suoi membri. Il consiglio e l’amministratore delegato restano in carica quattro anni.

6. Le condizioni di accesso alla carica di consigliere di amministrazione dell’ATO sono quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 267/00. 

7. Le autorità d’ambito sono dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa.

ARTICOLO 17

Costituzione delle autorità d’ambito
1. Il presidente della provincia nel cui territorio si estende l’ATO provvede alle attività strumentali alla costituzione dell’autorità d’ambito. In particolare:

a) predispone la convenzione e lo statuto dell’autorità d’ambito sulla base dello schema tipo che la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

b) stabilisce il termine perentorio, che non può superare i trenta giorni, per approvazione della convenzione e dello statuto da parte di ogni consiglio degli enti locali che costituiscono l’autorità d’ambito;

c) convoca nei successivi trenta giorni l’assemblea di insediamento per l’approvazione della convenzione e dello statuto e per l’elezione degli organi dell’autorità d’ambito.

2. La provincia assicura, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell’ autorità d’ambito.

3. La convenzione e lo statuto sono approvati dall’assemblea con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni ricadenti nell’ATO.

4. La regione, nel caso in cui i comuni e le province non costituiscono l’autorità d’ambito nei termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 24 .

5. Gli oneri conseguenti all’attività di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell’autorità d’ambito.

ARTICOLO 18

Patrimonio, bilancio e fabbisogno finanziario dell’autorità d’ambito
1. L’autorità d’ambito ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dalle autorità d’ambito nei modi di  legge.

2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione.

3. Le quote di finanziamento dell’autorità sono ripartite fra gli enti locali sulla base dello statuto e della convenzione.

4. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono inviati alla giunta regionale per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell’autorità d’ambito e per ogni ulteriore controllo previsto dalla normativa vigente.

5 La regione, la provincia e i comuni trasferiscono alle autorità d’ambito la titolarità dei beni e delle attrezzature nonché degli impianti realizzati sul territorio con fondi regionali, provinciali o comunitari inerenti il ciclo dei rifiuti. 

6. Le autorità d’ambito accedono ai finanziamenti regionali, statali e comunitari.

7. Per garantire il primo avviamento delle autorità d’ambito, la regione assicura loro un contributo per il funzionamento.

ARTICOLO 19

Funzioni dell’autorità d’ambito
1. L’autorità d’ambito esercita le funzioni ad essa assegnate dal decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni.

2. Il piano d’ambito può prevedere l’istituzione, nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani. 

3. L’autorità d’ambito adotta il piano d’ambito e il programma di interventi, di cui al decreto legislativo n. 152/06, all’articolo 203, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, e li trasmette all’osservatorio.

4. L’adozione del piano d’ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione.

ARTICOLO 20

Organizzazione della gestione dei rifiuti
1. L’autorità d’ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/06, articolo 202 e della normativa comunitaria e nazionale sull’evidenza pubblica, nonché in conformità alle  leggi regionali in materia.

2. All’autorità d’ambito è trasferito l’esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. L’autorità d’ambito adottando apposito regolamento, in sede di definizione delle tariffe a carico dei cittadini, nel rispetto della normativa vigente, definisce:

a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli;

b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l’attuazione di forme di  raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini.

TITOLO V
Requisiti Tecnici

Capo I
Oggetto

ARTICOLO 21

Requisiti tecnici, ubicazione degli impianti e autorizzazione all’esercizio
1. I nuovi impianti sono ubicati nelle zone individuate dalle province. Per l’ubicazione degli impianti esclusivamente destinati a servizio della raccolta differenziata, le province provvedono, d’intesa con i comuni interessati ed altri enti, a individuare prioritariamente aree e complessi industriali dismessi ovvero in disuso. 

2. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono utilizzate tecnologie idonee a garantire la tutela dei cittadini e la progressiva riduzione dell’impatto ambientale  derivante dai rifiuti. 

3. Le procedure per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, sono disciplinate dal decreto legislativo n. 152/06, capo IV,  titolo I, articoli n. 208 e seguenti. Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della stessa.

ARTICOLO 22

Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica
1. La regione elabora e approva un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da allocare in discarica allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico e il recupero di materiali o di energia.

3. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della relativa comunicazione alla commissione europea.

TITOLO VI
Poteri sostitutivi

Capo I
Competenze

ARTICOLO 23

Poteri sostitutivi delle province
1. I poteri sostitutivi attribuiti alle province dalla presente legge sono esercitati dal presidente della provincia competente per territorio il quale, previa diffida e assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta  giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

ARTICOLO 24

Poteri sostitutivi della regione
1. La regione esercita le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all’attuazione del PRGR, alla costituzione delle autorità d’ambito di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 e all’affidamento del servizio di cui all’articolo 20.

2. I poteri sostitutivi attribuiti alla regione dalla presente legge sono esercitati dal presidente della giunta regionale, il quale, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, mediante la nomina di un commissario ad acta.

TITOLO VII
Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti

Capo I
Oggetto

ARTICOLO 25

Incentivazioni e contributi
1. Le autorità d’ambito, in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nel  rispetto dei principi di cui all’articolo 3

2. La giunta regionale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi destinati agli ATO per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata nonché il conseguimento di livelli più elevati di tutela ambientale. Al raggiungimento di tali obiettivi è riconosciuto anche un contributo di premialità.

3. Le autorità d’ambito trasmettono annualmente alla regione ed alle province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell’anno precedente.

ARTICOLO 26

Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l’uso della carta riciclata negli enti pubblici
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 18 sono estese anche agli enti locali e alle società di gestione dei servizi pubblici locali in ambito regionale.

2. La giunta regionale emana direttive per la promozione presso i soggetti di  cui al comma 1 e gli enti di cui alla legge regionale n. 18/02, articolo 2, comma 1, dell’uso esclusivo di carta e cartoni riciclati nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, dei toner, del materiale d’ufficio e degli altri beni mobili dismessi, individuati e disciplinati come beni durevoli ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 27

Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero
1. La regione persegue gli obiettivi della prevenzione, riduzione della produzione dei rifiuti e recupero degli stessi attuando, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, le seguenti azioni:

a) campagne informative, formative ed educative rivolte all’intera popolazione e alle scuole, promuovendo l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti;

b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti e agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;

c) divulgazione ed incentivazione della pratica di compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio; d) sperimentazione, adozione, diffusione e incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti attraverso l’uso di materiali riutilizzabili, l’impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, l’utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro nonchè di penne e batterie ricaricabili.

2. La regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, promuove accordi con le province e i comuni prevedendo anche le relative risorse economiche.

3. Le modalità degli accordi sono definite dalla giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base del piano regionale dei rifiuti.

ARTICOLO 28

Contributo ai comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento
1. Ai comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato.

ARTICOLO 29

Norme di compensazione per lo smaltimento di rifiuti tra ATO
1. La giunta regionale determina annualmente misure di compensazione tra ATO per lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da ambiti territoriali diversi da quello nel quale è situato l’impianto. 

Capo II
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 30

Personale
1. Il personale in servizio presso l’ARPAC, proveniente dall’ufficio del commissario delegato, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 1996, n. 2425, e 22 dicembre 2000, n. 3100, che ha maturato  almeno ventiquattro mesi di servizio alla data di pubblicazione della presente legge, è ammesso a partecipare, con la riserva fino al cinquanta per cento dei posti, ai concorsi banditi dall’ARPAC.

2. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 è ammessa per le qualifiche corrispondenti alle posizioni giuridiche ricoperte alla data del 31 gennaio 2007 nell’ambito dell’ufficio del commissario delegato e degli enti pubblici convenzionati.

ARTICOLO 31

Norma finanziaria
1. All’onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per il 2007 in euro 1 milione, si fa fronte con lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 1.1.1 dello stato di previsione della spesa.

2. All’onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 32

Abrogazione e norma transitoria
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, fatta eccezione per l’articolo 6, che è abrogato a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 20, comma 1.

ARTICOLO 33

Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino
1. Al personale utilizzato ai servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 novembre1996, n. 608, al decreto legislativo n. 152/06, alla legge 27 gennaio 2006, n. 21 e all’ordinanza del  Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2007, n. 3564. 

ARTICOLO 34

Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

 

Napoli, 28 marzo 2007-04-10

-BASSOLINO-

ELEZIONI 2008

!

Elezione della Camera dei Deputati del 13 - 14 aprile 2008

Deputati eletti Circoscrizione CAMPANIA 2

 

MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALL.PER IL SUD

LOMBARDO RAFFAELE  

 

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

BERLUSCONI SILVIO

FINI GIANFRANCO

CARFAGNA MARIA ROSARIA
COSENTINO NICOLA
LANDOLFI MARIO
LEHNER GIANCARLO
DE GIROLAMO NUNZIA
CIRIELLI EDMONDO
PEPE MARIO
MILANESE MARCO MARIO
COSENZA GIULIA
BIANCOFIORE MICHELA
MALGIERI GENNARO
PUGLIESE MARCO
VESSA PASQUALE
SOGLIA GERARDO

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

DI PIETRO ANTONIO


PARTITO DEMOCRATICO

PICIERNO GIUSEPPINA PINA
VELTRONI WALTER
IANNUZZI BARBATO TINO
VACCARO GUGLIELMO
BOFFA COSTANTINO
PEDOTO LUCIANA
BONAVITACOLA FULVIO
PEPE MARIO
GRAZIANO STEFANO


UNIONE DI CENTRO

CASINI PIER FERDINANDO
CESA LORENZO

 

Senato eletti 2008 Campania

Elezione del Senato della Repubblica del 13 - 14 aprile 2008
Senatori eletti Regione CAMPANIA

PARTITO DEMOCRATICO

FOLLINI GIUSEPPE MARCO
ANDRIA ALFONSO
CARLONI ANNA MARIA
DE LUCA VINCENZO
SIRCANA SILVIO EMILIO
INCOSTANTE MARIA FORTUNA
VILLARI RICCARDO
ARMATO TERESA
CHIAROMONTE FRANCA
MUSI ADRIANO


DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

DI NARDO ANIELLO
RUSSO GIACINTO

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

CONTINI BARBARA DEBRA
VIESPOLI PASQUALE
GIULIANO PASQUALE
CALABRO' RAFFAELE
PONTONE FRANCESCO
LAURO RAFFAELE
DE GREGORIO SERGIO
NESPOLI VINCENZO
VETRELLA SERGIO
DE FEO DIANA CARLA CARMELA
CORONELLA GENNARO
COMPAGNA LUIGI
IZZO COSIMO MINO
ESPOSITO GIUSEPPE
PARAVIA ANTONIO
SARRO CARLO
SIBILIA COSIMO
FASANO VINCENZO

 

 

ELEZIONI PROVINCIALI 2008 BENEVENTO

Candidato Presidente     Gruppi Voti % Seggi
 
CIMITILE ANIELLO       103.610 55,131 %  
 
    PARTITO DEMOCRATICO 27.896 15,197 % 5
    U.D.EUR POPOLARI 18.978 10,339 % 3
    PROGETTO SANNIO 11.283 6,146 % 2
    COSTITUENTE DI CENTRO 11.071 6,031 % 1
    DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 9.903 5,395 % 1
    SANNIO DEMOCRATICO 8.862 4,828 % 1
    PARTITO SOCIALISTA 8.797 4,792 % 1
    LA SINISTRA L'ARCOBALENO 5.393 2,938 % -
Totale Coalizione 102.183 55,669 %

14

 

IZZO COSIMO DETTO MINO       70.556 37,543 %  
 
    IL POPOLO DELLA LIBERTA' 39.189 21,350 % 5
    IZZO PRESIDENTE 11.420 6,221 % 1
    FORZA SANNIO 9.906 5,396 % 1
  DEMOCRAZIA CRISTIANA 7.430 4,047 % 1
Totale Coalizione 67.945 37,016 % 8
 
 
 
MAZZONI ERMINIA       11.345 6,036 %  
 
    UDC 11.110 6,052 % -
 
 
 
 
MEDICI ANTONIO       1.586 0,843 %  
 
    LA SINISTRA PER IL SANNIO 1.497 0,815 % -
 
 
 
 
LONGO DOMENICO       836 0,444 %  
 
    FORZA NUOVA 819 0,446 % -
 
 
 
Totale voti ai candidati Presidente 187.933
Totale ai gruppi 183.554 22
Seggi spettanti 24

 

Elezioni Provinciali del 13 – 14 aprile 2008
Provincia: BENEVENTO Comune: PONTE

Percentuale votanti - 75,97 %

Candidato Presidente - Voti  - %
Gruppi - Voti - %

CIMITILE ANIELLO  1.155  65,81 %

PARTITO SOCIALISTA - 925 - 54,03 %
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI - 109 - 6,36 %
PARTITO DEMOCRATICO - 36

SANNIO DEMOCRATICO - 30
U.D.EUR POPOLARI - 23
PROGETTO SANNIO - 12
LA SINISTRA L'ARCOBALENO - 7
COSTITUENTE DI CENTRO - 5

Totale Coalizione  - 1.147  - 66,99 %

IZZO COSIMO DETTO MINO - 552 - 31,4 %

IL POPOLO DELLA LIBERTA' - 250 - 14,60 %
DEMOCRAZIA CRISTIANA - 161 - 9,40 %
IZZO PRESIDENTE - 88 - 5,14 %
FORZA SANNIO - 19


Totale Coalizione - 518 - 30,25 %

MAZZONI ERMINIA - 39
LONGO DOMENICO - 5
FORZA NUOVA - 5
MEDICI ANTONIO - 4
LA SINISTRA PER IL SANNIO - 4

Totale voti ai candidati Presidente - 1.755

Totale ai gruppi - 1.712

STATUTO DEL COMUNE DI PONTE

!
 

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 1 / 26

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004

COMUNE DI PONTE - (Provincia di Benevento) - Statuto (approvato con atto C.C. n. 57 del 15/10/1991

integrato da atto C.C. n. 84 del 13/12/1991 e n. 77 del 03/12/1996 ed adeguato con delibera C.C. del

27/04/94 e con delibera del C.C. n. 12 del 23/03/2000).

INDICE

TITOLO I: Principi generali e programmatici.

TITOLO II: Programmazione rapporti con la Regione, Provincia, Comunità Montana e gli altri enti.

TITOLO III: Ordinamento istituzionale del Comune.

TITOLO IV: Controllo sugli organi.

TITOLO V: Controllo sugli atti.

TITOLO VI: Uffici e personale.

TITOLO VII: Finanza e contabilità.

TITOLO VIII: Responsabilità.

TITOLO IX: Servizi.

TITOLO X: Forme associative e di cooperazione - Accordi di programma.

TITOLO XI: Istituti di Partecipazione Popolare.

TITOLO XII: Autonomia statutaria - Potestà regolamentare – Revisione dello Statuto.

TITOLO XIII: Disposizioni finale e transitorie.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il presente Statuto detta i principi dell’ordinamento del Comune e ne determina le funzioni.

2. Il Comune di Ponte rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo

economico e sociale, esaltandone la crescita civile, morale e culturale; improntando l’azione

amministrativa a principi di efficienza, trasparenza ed economicità, nel rispetto delle esigenze di

partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni pubbliche.

3. Il Comune di Ponte ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché

autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di

coordinamento della finanza pubblica.

4. Il Comune di Ponte è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con la legge dello Stato e

della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso

le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle

loro formazioni sociali.

Art. 2

Storia e territorio

1. Le origini di Ponte sono antichissime. I primi insediamenti si possono far risalire al periodo romano;

infatti di qui passava la Via Latina che metteva in comunicazione Benevento con Roma attraverso la Valle

Telesina. Il nome del paese trae, appunto, origine da un imponente ponte in pietra attraverso il quale la

Via Latina superava il torrente Alenta. Il paese ebbe notevole importanza anche nel periodo della

dominazione longobarda. Infatti qui sorgeva una importante Abbazia Benedettina costruita nell’ottavo

secolo dopo Cristo.

Nel periodo successivo Ponte appartenne alle maggiori famiglie del Regno, quali i Sanframondo, i

Carafa, i Caracciolo, ecc. Nel 1585 fu comprato dai Sarriano, che conservarono il titolo di Duca di Ponte

fino all’abolizione del regime feudale.

2. Il Comune di Ponte ha un territorio che si estende per 17.700.000 mq. Confina con i comuni di

Fragneto Monforte, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Casalduni, Torrecuso e Paupisi. Fa parte della

circoscrizione provinciale di Benevento ed ha una popolazione di circa 2.600 persone. La circoscrizione

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comunale è costituita dal centro urbano e dalle seguenti contrade: Ferrarisi, Piana, Colli, Monte, Staglio,

Canale, Campo D’Antuono e Puglia. Il centro urbano è diviso in cinque rioni: Ponte Alto, Piana Taverna o

Borgo, Stazione, Campo Sportivo e Puglia. La sede degli organi e uffici comunali è sita in Piazza XXII

Giugno. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

3. Il Comune di Ponte fa parte della Comunità Montana del Titerno, in relazione alla natura di servizi

pubblici da erogare ed alla dimensione delle iniziative e dei progetti da realizzare, può attuare forme di

collaborazione operativa e di gestione associata con gli altri comuni membri e con la Comunità Montana,

potendo altresì delegare a quest’ultima l’esercizio e l’organizzazione di alcune sue funzioni e servizi.

Art. 3

Tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale

1. Il Comune predispone ed attua ogni possibile intervento volto alla tutela, conservazione e

valorizzazione del proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale.

2. Il Comune, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, promuove lo sviluppo del

patrimonio culturale; incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile; si

adopera per sollecitare la realizzazione di strutture idonee per l’agriturismo, garantendo ai cittadini,

singoli e associati, l’assistenza tecnico-amministrativa.

3. Il Comune di Ponte salvaguarda le tradizioni, gli usi, i costumi ed il folklore locali, privilegiando le

iniziative volte al recupero di antiche feste e tradizioni popolari.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE - RAPPORTI CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, LA COMUNITA’ MONTANA E GLI ALTRI

ENTI LOCALI

Art. 4

1. Il Comune di Ponte assume la programmazione come metodo fondamentale della sua attività

amministrativa, in armonia con gli obbiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale, provinciale e

della Comunità Montana.

2. Partecipa, formulando pareri, proposte, interrogazioni e interpellanze:

a) all’attività ed ai compiti pianificatori della Provincia di Benevento, secondo le norme previste allo

Statuto Provinciale;

b) alla programmazione socio-economica della Comunità Montana;

c) alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione secondo le

forme e i modi stabiliti dalla legge regionale.

3. Promuove, nel rispetto delle diverse autonomie, forme di raccordo e di armonizzazione nella sua

azione con quella dei livelli di governo regionale, provinciale e locale, di confronto nei rispettivi indirizzi e

programmi, di scambio di informazioni, opinioni e proposte su questioni e argomenti di interesse

comunale.

4. Il Comune esercita, per conto della Regione, le funzioni amministrative a livello locale.

5. I principi della cooperazione del Comune di Ponte, con altri comuni, la Provincia e la Regione, al

fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale

e civile, sono indicati dalla legge regionale.

6. I criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della

pianificazione territoriale del Comune rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali sono

indicati dalla legge regionale.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 5

Organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono:

a) il Consiglio Comunale;

b) la Giunta Municipale;

c) il Sindaco.

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CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Elezione, durata e composizione del Consiglio Comunale

1. L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro

posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del

decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Il Consiglio è composto dal Sindaco che lo presiede e da 12 Consiglieri.

Art. 7

Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni

dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso

di inosservanza dell’obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina, ai

sensi e per gli effetti della legislazione vigente, la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco.

3. In continuazione della seduta, il Consiglio ascolta la comunicazione del Sindaco sull’intervenuta

nomina della Giunta Municipale e del Vice-Sindaco.

4. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciolga per mancanza del numero

legale, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per

discutere l’ordine del giorno trattato, con l’osservanza delle norme contenute nel comma 2ter dell’art.1

della legge 25/03/1993 n. 81.

Art. 8

Convocazioni successive del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, ovvero, in caso di suo impedimento temporaneo,

dal Vice-Sindaco.

2. Il Sindaco presiede i lavori del Consiglio e ne fissa l’ordine del giorno.

3. Nel caso in cui manca il quorum dei presenti stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune

per la validità della riunione consiliare, la seconda seduta deve essere prevista entro il quinto giorno

successivo.

4. In caso di richiesta scritta presentata da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, il Sindaco è

tenuto a convocare entro venti giorni il Consiglio per la trattazione degli argomenti indicati nella

richiesta.

Art. 9

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell’Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti, l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e

l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi,

i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali

deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di

forme associative;

d) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di

partecipazione;

e) l’assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni e di Aziende Speciali, la

concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l’affidamento di

attività o servizi mediante convenzione;

Giunta Regionale della Campania

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f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni

e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o

sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione dei

prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di

immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non

siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera

esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di

competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso

enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed

istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) determinazione dei criteri per la formulazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei

Servizi e quella di decidere sull’armamento dei Vigili.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in

via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a

ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il Regolamento disciplinante il suo

funzionamento e quelle delle Commissioni Consiliari Istruttorie eventualmente previste, in conformità ai

seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo, ovvero con almeno cinque giorni,

al Consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l’invio; in

caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno quarantotto ore prima di quella fissata per la

riunione; gli atti relativi ai punti all’ordine del giorno devono essere a disposizione dei Consiglieri almeno

settantadue ore lavorative prima della data del Consiglio nel caso di convocazione ordinaria e ventiquattro

ore prima nel caso di convocazione straordinaria;

b) la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei Consiglieri assegnati, escluso il

Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati

escluso il Sindaco; in entrambi i casi il Consiglio Comunale delibera validamente salvo maggioranze

speciali espressamente previste dalle leggi e dal Regolamento comunale;

c) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco

un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri;

d) il Sindaco ha poteri di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il

fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato;

e) è fissato il periodo di tempo da dedicare, ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;

f) è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di

voto;

g) il Vice-Sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo

del Sindaco;

h) le modalità attraverso le quali saranno fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature necessarie e le

risorse finanziarie sono previamente concordate con il Sindaco e le relative norme regolamentari sono

validamente assunte se il voto del Sindaco è fra quelli favorevoli;

i) la gestione delle risorse finanziarie è seguita da funzionari della ragioneria sulla base di specifico

peg, risponde alle regole della finanza pubblica e dà luogo ad apposito rendiconto annuale che confluisce

in quello generale ed è con questo sottoposto all’approvazione del Consiglio;

l) le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento;

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 5 / 26

m) le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi previsti dalle vigenti normative e dal

Regolamento;

n) l’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la

verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale sono curate dal Segretario comunale secondo le

modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si

trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge ed è sostituito in via temporanea da un

componente del Consiglio nominato dal Sindaco;

o) i verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 11

Discussione del programma di governo

1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai

Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da

realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a

votazione finale.

Art. 12

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica

dell’attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e

dei singoli Assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio

preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con

le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di

ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto

dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato,

può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le

linee di fondo da perseguire.

Art. 13

Commissioni di Ispezione e di Indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, su

proposta del Sindaco, della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri, può istituire al proprio interno

Commissioni Speciali, anche a carattere di Ispezione e Indagine con composizione proporzionale ai

componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. La deliberazione costitutiva delle Commissioni determina l’oggetto e i tempi di espletamento delle

loro attività, i poteri esercitabili e le forme di pubblicità delle sedute e delle risultanze dei lavori.

3. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni Speciali anche soggetti esterni

all’Amministrazione Comunale.

4. E’ attribuita alle opposizioni la Presidenza della Commissione Consiliare di Indagine e di quelle

altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e garanzia.

5. Alla nomina del Presidente partecipano soltanto i Consiglieri della minoranza.

6. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed

entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

7. La Commissione d’Indagine ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e Funzionari

che sono liberati, a tal fine, dal segreto d’ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

Art. 14

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si possono costituire in gruppi composti da almeno due componenti, secondo le

disposizioni del Regolamento, che stabilisce, altresì, le funzioni dei gruppi e della conferenza dei

capigruppo, per quanto non è già direttamente disposto dal presente Statuto.

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 6 / 26

2. Al Consigliere che rappresenta singolarmente una formazione politica che ha partecipato alle

ultime elezioni comunali è riconosciuta la qualità di capogruppo.

3. Il Sindaco assicura ai gruppi consiliari l’utilizzazione degli uffici e delle strutture comunali.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 15

Elezioni, mandato, diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere rappresenta l’intera comunità senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non

appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai

lavori delle Commissioni Consiliari di cui fanno parte, nonché di mantenere, nei casi specificamente

previsti dalla legge, il segreto d’ufficio.

4. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti

dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

5. I Consiglieri hanno il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del

Consiglio. Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni, mozioni e interpellanze.

6. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere, al termine del loro insediamento, copia dello Statuto e dei

Regolamenti comunali.

7. Il Regolamento comunale disciplina modi e forme per l’attuazione di tali diritti.

Art. 16

Pari opportunità

1. E’ garantita pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125,

promuovendo la presenza di entrambi i sessi nelle formazioni elettorali e consecutivamente nella Giunta,

negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti.

2. E’ garantito, ai sensi delle leggi vigenti, ai cittadini nati all’estero, di origine italiana e non, la

possibilità di far parte di una formazione elettorale purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) residenza nel Comune;

c) godimento dei diritti civili e politici.

Art. 17

Dimissioni dei Consiglieri Comunali

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte

immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non

necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, appena protocollate le dimissioni del/dei

Consigliere/i è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai capigruppo consiliari o le dichiara nel corso di

una seduta del Consiglio.

Art. 18

Decadenza per assenza del Consigliere Comunale

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla

stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero a cinque sedute nell’anno senza giusto

motivo, dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con

contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla

notifica dell’avviso.

3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è

notificata all’interessato entro dieci giorni.

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 7 / 26

Art. 19

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa,

anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo

eletto.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del/dei Consigliere/i

dimissionario/i, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni come

risulta dal protocollo.

3. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo

scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 36 comma 1 lettera a, b, c del presente Statuto.

4. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis, della legge 19

marzo 1990 n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16, il Consiglio, nella prima

adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione

affidando la supplenza, per l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha

riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della

sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si dà luogo alla surroga a norma del comma 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GIUNTA MUNICIPALE

Art. 20

Composizione, elezione, divieti ed incompatibilità dei componenti della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori compreso il Vice-Sindaco.

2. Gli Assessori e il Vice-Sindaco sono nominati dal Sindaco prima dell’insediamento del Consiglio

Comunale a cui dà comunicazione nella prima seduta.

3. Gli Assessori e quindi il Vice-Sindaco possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio purché

siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

4. La carica di Assessore non è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino

al terzo grado del Sindaco.

6. Non aver ricoperto nei due mandati precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate

ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, la carica di Assessore per un periodo di tempo superiore, in

ciascun mandato, alla metà della durata ordinaria.

Art. 21

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune per gli indirizzi generali di

governo ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non

rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dal presente Statuto del Sindaco, del Segretario e dei

Funzionari Dirigenti.

3. Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente

al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. E’, altresì, di competenza della Giunta l’adozione di Regolamenti sull’ordinamento degli Uffici e

dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. Oltre alle competenze espressamente previste dalla legge quali ad esempio l’approvazione e la

modifica della pianta organica degli Uffici e Servizi, alla Giunta compete:

a) provvedimenti di mobilità esterna e distacco temporaneo;

b) riassunzione di personale già dimessosi volontariamente;

c) approvazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi;

d) approvazione di perizie di variante e suppletive;

e) approvazione delle tariffe consentite dalla legge;

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 8 / 26

f) provvedimenti di alta discrezionalità, nonché: scelta del sistema di appalto, scelta delle ditte da

invitare all’appalto oltre quelle che ne abbiano fatta richiesta, nomina della commissione di gara,

approvazione dei verbali di gara, approvazione dei bandi di concorso, nomina della commissione di

concorso, ammissione dei candidati al concorso, approvazione dei verbali di concorso, conferimento degli

incarichi professionali intuitu personae a legali e a tecnici, concessione di contributi compresa la loro

commisurazione, secondo quanto disposto dall’art. 12 della legge 241/90 e dal Regolamento comunale.

Art. 22

Attività propositiva e di impulso

1. L’attività propositiva della Giunta si realizza mediante l’approvazione di proposte di deliberazioni

nelle materie riservate al Consiglio.

2. L’attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative

all’assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio soggetti a termine di legge, nonché nel

richiedere con un atto formale che il Sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione

riservatogli dalla norma contenuta nel comma 7 dell’art. 31 della legge 142/90 nel nuovo testo di cui

all’art. 14 della legge 81/93.

Art. 23

Verifica condizioni

1. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi oggetto, esamina la condizione degli

Assessori e tra questi il Vice-Sindaco in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità sanciti dal

presente Statuto.

Art. 24

Revoca degli Assessori

1. L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con

riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo del

nuovo o dei nuovi Assessore/i.

Art. 25

Norme sul funzionamento della Giunta

1. La Giunta Municipale è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l’ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione dell’organo stesso.

3. Per le modalità di assunzione e di verbalizzazione delle deliberazioni della Giunta Municipale, si

applica il precedente art. 10 lettera n, o.

4. Apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità di convocazione della Giunta, nonché su

ogni altro aspetto dell’attività della Giunta che non sia direttamente disciplinato dalla legge e dallo

Statuto.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 26

Elezione e competenze

1. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

2. E’ eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è

membro del Consiglio e dura in carica cinque anni.

3. Nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco e li comunica al Consiglio nella prima

seduta successiva all’elezione.

4. Convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli

Uffici e all’esecuzione degli atti.

5. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione che deve

tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di

convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto previa diffida.

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 9 / 26

6. Assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e a singoli Consiglieri sulle

questioni sottoposte al Consiglio.

7. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

8. Entro il termine fissato dallo Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo Statuto

disciplina, altresì, i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all’adeguamento e alla

verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

9. Non può ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque

sottoposti al controllo del proprio Comune.

10. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì,

all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

11. Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei

criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi,

nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari

di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento

dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

12. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla

revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall’insediamento

ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di

Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’art. 17 comma 31 legge 127/97.

13. Nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli

di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 51 della legge 8 giugno 1990 n.

142, nonché dallo Statuto e dal Regolamento comunale.

14. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la

Costituzione italiana.

15. Nomina i membri delle Commissioni comunali ad eccezione della Commissione Elettorale e di

quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio da leggi intervenute

dopo il 9 giugno 1990, data dell’entrata in vigore della legge 142.

16. Emana i Regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei Regolamenti.

17. Stipula gli accordi di programma.

18. Rappresenta in giudizio il Comune, salvo la competenza attribuita al Segretario comunale per le

azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi.

19. Dispone, sentito il Segretario comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei Servizi e degli

Uffici.

20. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e Uffici ed all’esecuzione degli atti.

21. Impartisce al Segretario comunale, le direttive generali per l’azione amministrativa e per la

fissazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.

22. Assegna nei trenta giorni successivi all’approvazione definitiva del bilancio preventivo, su

proposta del Segretario comunale, una quota parte del bilancio stesso a ciascun soggetto avente

responsabilità dirigenziale in correlazione ai servizi ed all’attività attribuiti all’ufficio.

23. Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale.

24. Vigila sul servizio di polizia municipale.

25. Qualora abbia ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è, allo scadere del secondo

mandato, immediatamente rieleggibile. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati

precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni

volontarie.

26. Risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo

presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono

disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 10 / 26

Art. 27

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi

in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine

e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli

dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il

Prefetto.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi

generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingenti e urgenti in materia di sanità ed igiene,

edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei

cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della

forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico,

ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il

Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,

nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari

di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al

comma 2.

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non

ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza

pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell’ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il

regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri

servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Sindaco, previa comunicazione al

Prefetto, può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e

nelle frazioni.

8. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il

Prefetto può nominare un commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l’ente interessato.

10. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il Prefetto provvede con propria

ordinanza.

Art. 28

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta

le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata

per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve

essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il

Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua

presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di

un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 29

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta

decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 11 / 26

elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono

svolte dal Vice-Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel

caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis della legge 19

marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti

giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con

contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché

della Giunta.

Art. 30

Contenzioso

1. L’autorizzazione ad introdurre o resistere ad un’azione giudiziaria è di competenza del Sindaco,

qualunque sia la magistratura ed il grado di appello.

2. La nomina del difensore compete alla Giunta.

Art. 31

Procedure di appalto e di concorso

1. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l’appalto concorso ed i

membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. a) e b) dell’art.

51 della legge 142/90 e avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell’Ente.

2. La Giunta provvede all’approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei

verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati

idonei.

Art. 32

Accettazione di lasciti e donazioni

1. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri

di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell’art. 9 lett.

i) ed l).

Art. 33

Delega al Vice-Sindaco e ai componenti della Giunta

1. Il Sindaco può delegare per iscritto ai componenti della Giunta la sovrintendenza al funzionamento

dei Servizi e degli Uffici e all’esecuzione degli atti per definiti settori dell’attività comunale.

2. L’atto di delega e quello di revoca sono comunicati al Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della

minoranza, per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza e

all’esecuzione degli atti.

Art. 34

Il Vice-Sindaco

1. Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o

sospeso dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 15 comma 4-bis della legge 19 marzo 1990 n. 55.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, è assegnata al Vice-Sindaco anche la presidenza del

Consiglio comunale soltanto qualora quest’ultimo sia effettivo membro del Consiglio medesimo. In caso

contrario la presidenza del Consiglio comunale è affidata al Consigliere anziano.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le

funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco sino all’elezione del nuovo Sindaco.

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 12 / 26

Art. 35

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e tra questi il Vice-Sindaco, ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire

incarichi e assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo

ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO IV

CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art. 36

Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministero dell’Interno:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché

per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le

seguenti cause:

I) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

II) dimissioni del Sindaco;

III) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché

contemporaneamente presentati al protocollo della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non

computando a tal fine il Sindaco;

IV) riduzione dell’organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del

Consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve

essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l’Organo Regionale di

Controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e

comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto

dalla Giunta, l’Organo Regionale di Controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli

Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce,

mediante apposito commissario, all’amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data

comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero I) della lettera b) del comma 1, con il decreto di

scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il

decreto stesso.

4. Il rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale

utile previsto dalla legge.

5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla

nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del

provvedimento; dell’adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il

Prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non

superiore a novanta giorni, il Consiglio Comunale e nominare un commissario per la provvisoria

amministrazione dell’Ente.

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 13 / 26

TITOLO V

CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 37

Atti soggetti al controllo

1. Gli atti del Comune sono soggetti a controllo di legittimità, secondo quanto previsto dall’art. 130

della Costituzione, da parte del Comitato Regionale di Controllo.

2. Gli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità sono: lo Statuto, i Regolamenti di

competenza del Consiglio esclusi quelli attinenti all’autonomia organizzativa e contabile, i bilanci annuali

e pluriennali e relative variazioni sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei seguenti

comma, da 3 a 13.

3. Le deliberazioni che la Giunta intende, di propria iniziativa, sottoporre al Comitato Regionale di

Controllo.

4. Possono essere attivati nell’ambito del Comitato Regionale di Controllo servizi di consulenza ai

quali il Comune può rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all’adozione di

atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività deliberativa.

5. Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in

elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme

stabilite dallo Statuto o dal Regolamento.

6. La Commissione statale di controllo ed il Comitato Regionale di Controllo non possono riesaminare

il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione

negativa di controllo.

7. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle

illegittimità denunciate quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con

l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le

deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizio forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il controllo è esercitato dalla data di rispettiva istituzione, dal

Difensore Civico comunale. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà

comunicazione all’Ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In

tal caso, se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Fino all’istituzione del Difensore

Civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal Comitato Regionale di Controllo.

9. La deliberazione soggetta a controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di

trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il

quinto giorno successivo all’adozione, il Comitato Regionale di Controllo non abbia adottato un

provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all’Ente

interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il Comitato Regionale

di Controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.

10. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell’atto alle norme vigenti ed alle

norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la

competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell’interesse pubblico

perseguito. Nell’esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità

comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle

deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

11. Il Comitato Regionale di Controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 3,

può disporre l’audizione di rappresentanti dell’Ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi

integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l’esercizio del controllo viene sospeso e

riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell’audizione

dei rappresentanti.

12. Il Comitato può indicare all’Ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del

rendiconto della gestione con l’invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 14 / 26

13. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 12 o di

annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del Comitato di

Controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione dello stesso.

Art. 38

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede

comunale, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il

decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 39

Potere sostitutivo

1. Qualora il Comune, sebbene invitato a provvedere entro un congruo termine, ritardi o ometta di

compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore

civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato Regionale di Controllo. Il commissario ad acta

provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40

Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla determinazione delle proprie

dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria

autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle

esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

2. Nell’organizzazione e gestione del personale, il Comune tiene conto di quanto previsto dalla

contrattazione collettiva di lavoro.

3. Il personale assegnato al Comune ai sensi dell’ultimo periodo del comma 46 dell’art.1 della legge

23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa che si

rendano liberi posti nell’organico dell’Ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto

personale.

4. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti, in conformità con lo Statuto, l’ordinamento

generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e

secondo principi di professionalità e responsabilità.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 41

Funzioni e responsabilità

1. Il Comune di Ponte ha un Segretario titolare iscritto all’albo.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa

nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa

alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta

e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti

unilaterali nell’interesse del Comune;

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 15 / 26

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scelto tra gli iscritti all’albo.

5. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

6. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla

riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

7. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di

insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

8. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione

della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio

9. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

10. Il Segretario organizza il personale e le risorse finanziarie e strumentali finalizzandole alla

realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi.

11. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei

referendum.

12. Espleta altre attività riservategli dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO III

UFFICI

Art. 42

Ordinamento del personale

1. L’ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

a) esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica;

b) organizzazione della struttura relazionante con l’esterno in modo idoneo a dare risposte immediate

anche con l’ausilio dell’informatica;

c) avvicendamento programmato del personale, nell’ambito delle professionalità;

d) istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;

e) responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;

f) valutazione annuale dell’attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i dirigenti apicali, del

nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;

g) estensione ai responsabili degli uffici non apicali dei compiti e poteri di cui all’art. 17 del decreto

legislativo 29/93;

h) incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione,

escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;

i) spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i

dirigenti, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 48% del totale

delle spese correnti risultanti dal bilancio preventivo e dal conto finale del bilancio.

Art. 43

Nomina dei Dirigenti o dei Responsabili degli Uffici

1. Il Sindaco nomina i Dirigenti o Responsabili degli Uffici e dei Servizi; attribuisce e definisce gli

incarichi dirigenziali sentito il parere del Segretario in base a criteri di professionalità dimostrata e di

esperienza acquisita dell’Ente.

2. I compiti, le responsabilità, la durata degli incarichi, le revoche dei Dirigenti o Responsabili degli

Uffici e dei Servizi, scelti tra il personale interno all’Ente, nonché gli incarichi di collaborazione esterna ai

sensi del comma 5 dell’art. 51 mediante contratto di diritto pubblico o privato, sono disciplinati dal

Regolamento degli Uffici e dei Servizi e dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di comparto.

3. Il Sindaco definisce e conferisce l’incarico con convenzione scritta.

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Art. 44

Responsabile di Ragioneria

1. Il Responsabile di Ragioneria del Comune di Ponte è e dovrà essere vincitore di pubblico concorso

salvo diverse disposizioni di legge.

2. Il Responsabile di Ragioneria esprime il parere, in ordine alla regolarità contabile, sulle proposte di

deliberazioni comportanti impegno di spesa o diminuzione di entrate.

3. Rende esecutivi, con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria, i provvedimenti dei Responsabili o Dirigenti degli Uffici e dei Servizi che comportano impegni

di spesa.

4. Sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso.

5. Risponde in via amministrativa dei pareri espressi.

Art. 45

Norme di organizzazione

1. L’organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

a) l’attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco,

approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si

conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale;

b) la gestione amministrativa dell’Ente è attribuita ai dirigenti ovvero ai responsabili dei servizi, ai

sensi dell’art. 51, commi 2 e ss. della L. 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo

Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;

c) l’attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da

favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate;

d) le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate

dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

e) la struttura è organizzata per settori a fini omogenei;

f) l’organizzazione del lavoro compete ai dirigenti ovvero ai responsabili dei servizi che sono

responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e

dell’attuazione degli indirizzi dati.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA’

Art. 46

Finanza locale

1. L’ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. Il Comune di Ponte, nell’ambito della finanza pubblica, gode di autonomia finanziaria fondata su

certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, all’Ente comunale potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,

delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a

criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche,

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 17 / 26

nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità

locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed

integrano la contribuzione erariale per l’erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo

non generalizzato. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di

competenza del Comune, ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione,

debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti del Comune

destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli

investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite

dalla legge statale.

11. L’ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati

dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel

triennio.

12. La Regione concorre al finanziamento del Comune per la realizzazione del piano regionale di

sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari

all’esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti al Comune per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato

sono distribuite sulla base di programmi regionali. La Regione, inoltre, determina con legge i

finanziamenti per le funzioni da esse attribuite al Comune in relazione al costo di gestione dei servizi sulla

base della programmazione regionale.

Art. 47

Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i

principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il

termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del

Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in

presenza di motivate esigenze.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di

durata pari a quello della Regione Campania.

4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per

programmi, servizi ed interventi.

5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al

responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria.

6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto

comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di

efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi

sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 48

Determinazione a contrattare e relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile

del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire

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b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea

recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 49

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei componenti un Revisore dei conti scelto

tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti, all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri.

2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo contestate e motivate

inadempienze e con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio ed è rieleggibile per una

sola volta. In caso di revoca il Consiglio nomina il nuovo revisore come previsto dal Regolamento.

3. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunali.

4. Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua

funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della

gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo

apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore

efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al proprio dovere con la diligenza

del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al

Consiglio.

7. Al Revisore spettano le indennità ed i compensi previsti dalla legge.

8. Il Revisore può essere sentito dalla Giunta, dalle Commissioni Consiliari e Speciali o dal Consiglio

Comunale quando lo richiedano almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VIII

RESPONSABILITA’

Art. 50

Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori comunali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli

impiegati civili dello Stato.

2. L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.

3. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non

si estende agli eredi.

TITOLO IX

SERVIZI COMUNALI

Art. 51

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che

abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo

sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia

opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed

imprenditoriale;

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 19 / 26

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale

costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla

natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 52

Società miste per i servizi pubblici

1. Le società miste costituite per l’esercizio dei servizi pubblici, in cui entri a far parte il Comune di

Ponte, sono regolate dall’art. 4 del Dl. 31 gennaio 1995, n. 26 convertito dalla L. 29 marzo 1995 n.95.

2. L’eventuale partecipazione del Comune in società miste per i servizi pubblici è approvata dal

Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Art. 53

Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Le Aziende Speciali e le Istituzioni di cui all’art. 51 comma 3, lett. c) e d), in cui entri a far parte

come azionista il Comune di Ponte, sono regolate dall’art.23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive

deliberazioni.

2. L’eventuale partecipazione del Comune in Aziende Speciali ed Istituzioni è approvata dal Consiglio

Comunale a maggioranza assoluta.

Art. 54

Società per Azioni

1. Le Società per Azioni e le Aziende Speciali costituite ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. c), della

legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi trasformate in Società per Azioni, in cui entri a far parte come azionista

il Comune di Ponte, sono regolate dall’art. 17 della legge 127/97 dal comma 51 al comma 57.

2. L’eventuale partecipazione del Comune in società per azioni è approvata dal Consiglio Comunale a

maggioranza assoluta.

TITOLO X

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 55

Convenzioni

1. Il Comune di Ponte ispira la sua azione amministrativa al principio di cooperazione con lo Stato, la

Regione e gli enti locali, avvalendosi degli Statuti e dei moduli collaborativi previsti dalla legge.

2. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni, anche

individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la

realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, mediante la stipulazione di apposite

convenzioni con altri enti locali o loro articolazioni strumentali.

3. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro

rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo

Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzioni

obbligatorie fra comuni e provincie, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

5. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni,

che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni

pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti

partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

6. Le Convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Art. 56

Consorzi

1. Il Comune, in coerenza ai principi statutari, può concorrere alla costituzione di Consorzi con altri

enti, soggetti pubblici e privati per realizzare e gestire, anche mediante concessioni a terzi, servizi

rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale.

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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 20 / 26

2. La Convenzione istitutiva del Consorzio, che individua gli elementi contenutistici necessari

all’accordo, è approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo

statuto dell’Ente consortile che ne disciplina l’ordinamento organizzativo e funzionale.

3. La Convenzione deve disciplinare le nomine, l’organizzazione, le funzioni, le competenze degli

organi consortili, prevedere la trasmissione e l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del

Consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

4. Salvo quanto previsto dalla Convenzione e dallo Statuto per i Consorzi, ai quali partecipano a

mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e provincie, l’assemblea del

Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di

un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e

dallo Statuto.

5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo

Statuto.

6. Tra gli stessi comuni e provincie non può essere costituito più di un Consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di

Consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda

l’attuazione alle leggi regionali.

8. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai Consorzi per la

gestione dei servizi sociali se previsto nello Statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla

contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano

le norme dettate per gli enti locali.

9. Il Consorzio può anche assumere un carattere plurifunzionale.

10. Il Sindaco svolge azione di controllo e di vigilanza sull’attività dei Consorzi, riferendo

annualmente al Consiglio comunale in sede di approvazione del conto consuntivo, ovvero ogni qual volta

ne facciano richiesta almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, o anche di sua iniziativa.

11. Nello Statuto consortile è possibile prevedere per alcune categorie di atti del Consorzio, quali

progetti generali, atti di indirizzo e di programmazione, nonché atti connessi ad interventi ad elevata

dimensione finanziaria, forme di consultazione obbligatoria e di comunicazione preventiva delle relative

proposte agli enti aderenti.

12. Lo Statuto deve prevedere, in modo chiaro, forme, tempi di partecipazione, modi e responsabilità

per poterne uscire.

Art. 57

Unioni di comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo

di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo Statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le

procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi

dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le

corrispondenti risorse.

3. Lo Statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni

interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei

comuni associati, garantendo la rappresentanza della minoranza.

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo

svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei

comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad

esse affidati.

Art. 58

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali

che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione di

più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 21 / 26

2. L’accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale

arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione

dell’accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati i costi, le fonti di finanziamento e le relative

regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco può attivare, sentita la Giunta, le opportune iniziative per stimolare e verificare

l’interesse di altre amministrazioni alla definizione di accordi di programma, promuovendo incontri e

consultazioni, anche di carattere informale, con i rispettivi rappresentanti.

4. Compete inoltre al Sindaco, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge, partecipare alla

definizione ed alla stipulazione dell’accordo, previa conforme deliberazione del Consiglio Comunale, a

maggioranza assoluta dei componenti, che fissa i principi e i criteri direttivi.

5. L’accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della

Provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco

ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Prima dell’approvazione sindacale, l’accordo di programma è sottoposto a ratifica del Consiglio a

pena di decadenza.

TITOLO XI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 59

Libere forme associative

1. Il Comune di Ponte valorizza le libere forme associative dei cittadini e promuove la loro

partecipazione attiva al governo della comunità locale attraverso la presentazione di proposte, petizioni,

referendum, e l’istituzione di organismi abrogativi e propositivi di settore; garantisce ad esse il diritto di

accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell’ente secondo le modalità previste dal

presente Statuto e dal Regolamento; attua nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, interventi di

incentivazione economica finalizzati allo sviluppo ed alla promozione delle loro attività ed iniziative

secondo criteri stabiliti dall’apposito regolamento; assicura la disponibilità delle proprie strutture

organizzative sulla base di convenzioni o di accordi.

Art. 60

Partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi comunali

1. Il Comune di Ponte adotta le opportune iniziative tendenti a responsabilizzare i cittadini in ordine

all’organizzazione ed alla gestione dei servizi comunali.

Art. 61

Consultazioni popolari

1. Il Comune di Ponte promuove pubbliche consultazioni dei cittadini, singoli o associati, e delle

categorie interessate, anche a carattere infracomunale, su argomenti e questioni di sua competenza,

nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Spetta altresì al Regolamento la previsione di meccanismi e procedure per una corretta e ampia

informazione dei soggetti partecipanti alle consultazioni, e per la pubblicazione delle risultanze delle

consultazioni e delle conseguenti determinazioni degli organi della Amministrazione comunale.

3. Le consultazioni sono indette dal Sindaco, previa deliberazione dell’organo collegiale competente.

Non possono aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto.

4. Sono escluse dalle consultazioni le questioni in materia di:

a) elezione, nomine, designazioni, revoche e decadenza;

b) attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali o regionali;

5. L’indizione delle consultazioni produce l’effetto di sospendere ogni eventuale deliberazione

dell’Ente in ordine all’oggetto di essa.

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 22 / 26

6. Entro trenta giorni dall’effettuazione delle consultazioni, l’organo competente

dell’Amministrazione comunale è tenuto a prendere in esame la questione trattata e ad adottare una

decisione o un parere motivato.

7. L’Amministrazione attua forme di consultazione dei cittadini nelle fasi di progettazione e

predisposizione degli indirizzi dei piani urbanistici e di quelli socio-economici.

Art. 62

Referendum abrogativo; referendum propositivo; referendum abrogativo/propositivo

1. Su richiesta di un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ponte o dalla

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, il Sindaco indice un referendum abrogativo o

propositivo, sentita la Commissione di cui al comma 3°, per deliberare l’abrogazione o l’inserimento,

totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a

contenuto generale, non comportanti spese.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi o propositivi:

a) per le norme regolamentari tributarie e tariffarie;

b) in materia di bilancio preventivo e consuntivo;

c) in materia di designazione, elezioni, nomine, revoche e decadenze;

d) per le materie oggetto di attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali

o regionali;

e) in materia di assunzioni di mutui, appalti o concessioni;

f) per le questioni già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni.

3. Quando la proposta referendaria comporti l’abrogazione di norme comunali o atti generali

esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.

4. Una Commissione Consiliare per la partecipazione popolare istituita all’inizio della legislatura e

composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l’istanza entro quindici

giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con l’ordinamento

locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contrario a norma di legge ed ai principi contenuti

nella legge 10 giugno 1990 n. 142 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell’esame,

congruamente motivato, il presidente della commissione lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

5. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito

referendario al parere della Commissione Consiliare tramite il Sindaco.

6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere redatto in modo chiaro ed univoco.

7. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune

da almeno sei mesi.

8. L’indizione del referendum sospende ogni attività deliberativa del Comune in merito all’oggetto

della proposta referendaria, salvo che il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, non

ritenga di dover provvedere per motivi straordinari di necessità ed urgenza.

9. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito Regolamento adottato dal Consiglio a

maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati computando il Sindaco.

Art. 63

Esame proposta e svolgimento referendum

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la

maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel

caso che la proposta riguardi norme dello Statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del 60%

degli aventi diritto.

2. Il Consiglio Comunale ha l’obbligo di prendere in esame il risultato del referendum e di deliberare

motivatamente sulla questione entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco.

3. Non si procede allo svolgimento del referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

Quando il Consiglio Comunale delibera nel senso della proposta referendaria popolare, di sua iniziativa

autonoma o sulla base di accordi sostitutivi conclusi con il comitato promotore, la Commissione Consiliare

decide che il referendum non debba avere più corso o che, invece, debba svolgersi, potendo

eventualmente in questo caso modificare la formulazione del quesito.

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 23 / 26

4. Lo stesso procedimento si applica quando il Consiglio, ai sensi del comma 8 del precedente

articolo, delibera in via d’urgenza sull’oggetto del referendum.

Art. 64

Istanze e petizioni

1. I cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ponte e le associazioni

formalmente costituite che operano nel territorio comunale possono rivolgere per iscritto istanze e

petizioni motivate agli organi dell’Amministrazione comunale per esporre comuni necessità o conoscere gli

intendimenti dell’Amministrazione in vista della tutela e della valorizzazione di interessi generali.

2. Le petizioni e le istanze sono redatte in forma libera; per le petizioni è richiesta l’autenticazione

delle sottoscrizioni. Le istanze e le petizioni devono essere presentate al Sindaco che ne cura

sollecitamente l’affissione all’albo pretorio nonché l’affidamento alla Commissione Consiliare per la

partecipazione popolare, alla quale compete di giudicare sulla loro ammissibilità nel termine di dieci

giorni dal ricevimento della comunicazione, con deliberazione motivata.

3. La Commissione ha l’obbligo di convocare in audizione i presentatori delle istanze e delle petizioni.

4. Entro venti giorni dalla comunicazione da parte della Commissione di cui ai commi precedenti

sull’ammissibilità della petizione e dell’istanza, l’organo competente è tenuto a prenderle in esame e ad

adottare una decisione o un parere motivato, dandone avviso ai soggetti interessati.

Art. 65

Iniziativa popolare

1. E’ ammessa l’iniziativa popolare in materia di Regolamenti comunali, di revisione dello Statuto e di

provvedimenti amministrativi di interesse generale rientranti nelle competenze del Consiglio Comunale.

2. L’iniziativa si esercita mediante presentazione di proposte redatte in articoli o schemi di

deliberazione o di una relazione che ne illustra i contenuti e le finalità.

3. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori che rappresentino almeno un decimo

della popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell’anno precedente.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) bilancio preventivo e consuntivo, tariffe e tributi;

b) designazione, nomine, revoche e decadenze;

c) materie oggetto di attività amministrative meramente esecutive di leggi statali e regionali;

d) provvedimenti concernenti il personale.

5. Il Regolamento disciplina le modalità per le raccolta e l’autenticazione delle firme dei

sottoscrittori, e i termini e le modalità di attuazione della procedura.

6. Il giudizio sull’ammissibilità e sulla regolarità delle richieste di iniziativa popolare spetta alla

Commissione Consiliare per la partecipazione popolare secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

7. Se l’iniziativa viene giudicata ammissibile, entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione

della Commissione Consiliare per la partecipazione popolare, o comunque nel più breve termine richiesto

per il tipo di oggetto della proposta il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per discutere e deliberare

motivatamente sulla questione.

8. Uno dei promotori dell’iniziativa popolare può chiedere di essere ammesso ad esporre le ragioni

della proposta in sede consiliare.

Art. 66

Partecipazione popolare ed albo pretorio

1. Sono affissi all’albo pretorio, in apposita bacheca riservata, entro tre giorni dal ricevimento, gli

atti e i ricorsi giudiziari in materie di competenza del giudice amministrativo proposti nei confronti del

Comune, nonché tutti gli atti concernenti l’attuazione degli istituti di partecipazione popolare ed in

particolare:

a) le proposte di iniziativa popolare di cui al precedente art.65;

b) le istanze e le petizioni presentate dai cittadini, e le conseguenti determinazioni degli organi

dell’Amministrazione comunale;

c) le decisioni e i pareri adottati dalle Commissioni Speciali;

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 24 / 26

d) le richieste di contributi e di sostegno organizzativo presentate dalle associazioni operanti

nell’ambito del territoriale comunale;

e) le decisioni della Commissione Consiliare per la partecipazione popolare;

f) le richieste popolari di referendum e le comunicazioni del comitato promotore.

Art. 67

Accesso agli atti e ai documenti amministrativi – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale e degli Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Società

dipendenti o collegate, sono pubblici, ad eccezione di quelli esclusi per legge o per dichiarazione motivata

del Sindaco o del presidente dell’ente interessato, che ne vieti temporaneamente l’esibizione qualora la

loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, delle formazioni sociali e delle

imprese. E’, comunque, garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti

amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

2. Il Regolamento assicura l’accesso dei cittadini, singoli e associati, sulla base di una richiesta scritta

e motivata, ai documenti e agli atti amministrativi, e in generale alle informazioni di cui è in possesso

l’Ente, prevedendo altresì norme per il rilascio di copie degli atti previo pagamento dei soli costi;

individua con norme di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le

norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e

sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti ai quali siano interessati. Individua per

categorie i documenti e gli atti amministrativi sottratti in generale all’esercizio del diritto di accesso, per

ragioni attinenti all’ordine pubblico e alla riservatezza di persone, formazioni sociali e imprese; prevede

norme che garantiscono la partecipazione e la possibilità di contraddittorio dei cittadini alle sedute delle

Commissioni Comunali per l’edilizia e il commercio nelle quali hanno interesse diretto.

3. Presso gli Uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della

Gazzetta Ufficiale delle leggi della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, copia del

presente Statuto e dei Regolamenti Comunali. L’accesso a tali atti è disciplinato dal Regolamento

succitato.

Art. 68

Difensore civico

1. Al fine di garantire imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione comunale, il Comune

può istituire l’ufficio del Difensore Civico.

Art. 69

Elezione e durata

1. Il Difensore Civico è eletto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, tra i candidati

designati da ciascun gruppo consiliare.

2. Dura in carica contestualmente alla durata dell’Amministrazione comunale che lo ha eletto. Il

Regolamento disciplina anche la motivazione e le modalità di una sua eventuale rimozione.

3. Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco.

Art. 70

Compiti ed Ufficio del Difensore Civico

1. Spetta al Difensore Civico segnalare, di propria iniziativa o ad istanza dei cittadini singoli o

associati, o di formazioni sociali e sindacali riconosciute, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi

dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Semestralmente, dalla data della sua nomina, invia al Consiglio Comunale una relazione

sull’attività svolta, evidenziando eventuali abusi, disfunzioni e ritardi dell’Amministrazione e suggerendo

correttivi e proposte.

Art. 71

Regolamenti

1. I Regolamenti esecutivi attuativi o integrativi delle norme statutarie sugli istituti di partecipazione

popolare sono adottati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi

dall’entrata in vigore del presente Statuto.

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 25 / 26

TITOLO XII

AUTONOMIA STATUTARIA - POTESTA’ REGOLAMENTARE - REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 72

Statuto comunale

1. Il Comune adotta il proprio Statuto e le eventuali modifiche, con deliberazione del Consiglio

Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non

venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto o le

modifiche sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

Consiglieri assegnati computando il Sindaco.

2. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali

dell’organizzazione del Comune, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia

e di partecipazione delle minoranze, l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi pubblici, le forme di

collaborazione fra comuni e provincie, della partecipazione popolare, dell’accesso dei cittadini alle

informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. La legislazione in materia di ordinamento del Comune e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad

esso conferite enuncia i principi inderogabili per l’autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi

che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua

lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette salvo diverse

disposizioni.

Art. 73

Compiti del Comune

1. Il Comune ai sensi dell’art. 40 L. 104/92 attua gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente

legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della

legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di

potenziamento dei servizi esistenti.

2. Lo Statuto comunale di cui all’art. 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplina le modalità del

coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero

operanti nell’ambito territoriale.

Art. 74

Funzione regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti per

disciplinare l’esecuzione, l’attuazione e l’integrazione delle norme fondamentali e dei principi contenuti

nello Statuto e nella legge 8 giugno 1990, n. 142, successive modifiche e così come integrato dalla legge 3

agosto 1999, n. 265, nonché negli altri casi in cui ciò è previsto o consentito dalle leggi statali e regionali.

2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale a maggioranza dei Consiglieri assegnati, quando

non sia diversamente disposto dalla legge e dallo Statuto.

3. L’iniziativa in materia di Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, nonché ai cittadini

ai sensi di quando espressamente previsto dal precedente articolo 65.

4. I Regolamenti non possono contenere disposizioni retroattive. Sono abrogati per dichiarazione

espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché un

nuovo Regolamento ridisciplina l’intera materia.

5. I Regolamenti comunali entrano in vigore a seguito di una doppia pubblicazione mediante affissione

all’albo pretorio: una prima volta dopo l’adozione della delibera di approvazione; una seconda, per la

durata di giorni quindici, dopo l’effettuazione del controllo da parte del competente organo regionale.

6. I Regolamenti esecutivi, attuativi o integrativi dello Statuto sono adottati entro sei mesi

dall’entrata in vigore dello Statuto, fatti salvi i diversi termini previsti dallo Statuto medesimo.

Art. 75

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale secondo le modalità

previste dalle vigenti normative.

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 05 gennaio 2004 26 / 26

PROGRAMMA BERLUSCONI 2008

!
 

Questo programma si estende sull’intero arco

della prossima legislatura e sarà integralmente

realizzato entro il suo termine.

Cinque anni sono un periodo di tempo sufficientemente

lungo per graduare l’avanzamento progressivo degli

interventi che ci impegniamo a realizzare.

In ogni caso ci è ben chiaro che la realizzazione

del nostro programma è sottoposta a 3 vincoli esterni

essenziali:

a) il vincolo costituito dalla crisi economica in atto nel mondo ed in Italia.

Una crisi che può aggravarsi e che in questi ultimi due anni è stata

irresponsabilmente ignorata o sottovalutata dal Governo Prodi;

b) il vincolo imposto dagli impegni di trattato europeo, impegni che l’Italia

ha assunto e che il nostro prossimo Governo intende rispettare.

Come è stato già fatto nel periodo del nostro governo caratterizzato

da una congiuntura economica negativa che ha portato la Germania

e la Francia - ma non l’Italia - sulla soglia delle “sanzioni” europee;

c) il vincolo costituito dall’attuale instabile equilibrio dei conti pubblici

italiani.

In questi termini, gli interventi attuativi del presente programma

saranno comunque progressivamente e responsabilmente realizzati in

funzione dell’andamento dell’economia e nel rispetto dei criteri di rigore

nella gestione del bilancio pubblico.

Non facciamo e non promettiamo miracoli.

In ogni caso non metteremo mai le mani nelle tasche dei cittadini.

La nostra proposta per rilanciare la crescita

dell’economia italiana si fonda su sei iniziative:

un nuovo fisco per le imprese;

infrastrutture, nuove fonti di energia e telecomunicazioni;

lavoro; liberalizzazioni; sostegno al “made in Italy”;

riorganizzazione e digitalizzazione della pubblica

amministrazione.

1. Un nuovo fisco per le imprese

Detassazione di straordinari, premi e incentivi legati a incrementi

di produttività;

graduale e progressiva detassazione delle “tredicesime”

o di una mensilità;

versamento IVA dovuto solo dopo il reale incasso della fattura;

rimborsi IVA in tempo commerciale (da 60 a 90 giorni),

per lasciare liquidità nelle imprese;

eliminazione di adempimenti burocratici e fiscali superflui e costosi;

riforma degli studi di settore, partendo dalle realtà economiche

territoriali e coinvolgendo anche i Comuni;

graduale e progressiva abolizione dell’IRAP, a partire dall’abolizione

dell’IRAP sul costo del lavoro e sulle perdite;

graduale e progressiva riduzione dell’IVA sul turismo.

Rilanciare lo sviluppo

2. Infrastrutture, nuove fonti di energia

e telecomunicazioni

Rilancio e rifinanziamento della “Legge Obiettivo” e delle Grandi Opere

con priorità alle Pedemontane lombarda e veneta, al Ponte sullo Stretto

di Messina e all’Alta velocità ferroviaria;

coinvolgimento delle piccole e medie imprese di costruzione

nella realizzazione delle Grandi Opere;

promozione e incentivazione della raccolta differenziata e della

realizzazione di termovalorizzatori per lo smaltimento dei rifiuti solidi

urbani nelle regioni deficitarie;

rilancio del trasporto aereo, con la valorizzazione e lo sviluppo

degli “Hub” di Malpensa e di Fiumicino;

partecipazione ai progetti europei di energia nucleare di ultima

generazione;

incentivi alla diversificazione, alla cogenerazione, all’uso efficiente

di energia, alle fonti rinnovabili: dal solare al geotermico,

dall’eolico alle biomasse, ai rifiuti urbani e all’idroelettrico;

realizzazione dei rigassificatori già autorizzati; diversificazione

del funzionamento degli impianti elettrici ad olio combustibile

attraverso il ricorso al carbone pulito;

completamento del processo di liberalizzazione del settore delle

telecomunicazioni e diffusione della larga banda su tutto il territorio

nazionale;

regole europee nel settore dei media: pluralismo e concorrenza,

valorizzazione delle produzioni europee, completamento del passaggio

alla tecnologia digitale.

3. Lavoro

Incremento delle tutele, delle garanzie e dei controlli in materia

di sicurezza sul lavoro anche attraverso incentivi per le imprese;

obiettivo della piena occupazione per trasformare la flessibilità

di ingresso nel mondo del lavoro in opportunità di stabilità del rapporto

e di crescita professionale, eliminando alla radice il fenomeno della

precarietà;

attuazione della Legge Biagi per incentivare la creazione di nuovi posti

di lavoro e per realizzare una maggiore inclusione nel mercato

del lavoro di giovani, donne, anziani e disabili;

riforma degli ammortizzatori sociali secondo i principi contenuti

nel “Libro Bianco” del professor Marco Biagi;

completamento della “Borsa lavoro” per facilitare l’incontro

tra domanda e offerta di lavoro.

4. Liberalizzazioni

Liberalizzazione dei servizi privati e pubblici per migliorare

il rapporto qualità/prezzo a favore dei consumatori

a partire dal carico delle bollette;

liquidazione delle società pubbliche non essenziali;

difesa dei consumatori generalizzando e rafforzando il principio

di “portabilità” dei rapporti con le banche,

proposto dal Governo Berlusconi.

5. Sostegno al “Made in Italy”

Interventi sull’Unione Europea per ridurre la regolamentazione

comunitaria, per difendere la nostra produzione, contro la concorrenza

asimmetrica che viene dall’Asia;

sperimentazione della certificazione obbligatoria del “Made in Italy”;

legge sui distretti industriali, sulle filiere produttive

e sulle reti d’imprese;

sviluppo dell’agricoltura: salvaguardia degli interessi italiani in Europa,

difesa e valorizzazione del prodotto italiano mediante l’indicazione

obbligatoria dell’origine geografica, contenimento dei costi

di produzione (anche con la stabilizzazione del regime fiscale

e previdenziale agricolo), valorizzazione dei prodotti tipici,

riduzione dei passaggi dal campo alla tavola dei prodotti agricoli,

diffusione di mercati gestiti direttamente dai produttori agricoli.

6. Riorganizzazione e digitalizzazione

della Pubblica Amministrazione

Sviluppo del piano di riorganizzazione e di digitalizzazione

della pubblica amministrazione avviato durante il Governo Berlusconi

per raggiungere i seguenti obiettivi: considerevoli risparmi nel costo

dello Stato, accesso dei cittadini agli uffici pubblici per via telematica,

maggiore trasparenza e certezza delle procedure;

passaggio dall’archiviazione cartacea a quella digitale.

La famiglia è al centro del nostro programma;

per noi la famiglia è la comunità naturale fondata

sul matrimonio tra uomo e donna; e per sostenere

la famiglia noi proponiamo: meno tasse, una casa per tutti,

migliori servizi sociali, mettere i giovani in condizione

di costruire il loro futuro.

1. Meno tasse

Totale eliminazione dell’ICI sulla prima casa, senza oneri per i Comuni;

graduale e progressiva introduzione del “quoziente familiare” che tiene

conto della composizione del nucleo familiare;

abolizione delle tasse sulle successioni e sulle donazioni reintrodotte

dal governo Prodi;

graduale e progressiva diminuzione della pressione fiscale sotto il 40%

del prodotto interno lordo in attuazione dei principi contenuti

nella Legge delega per la riforma fiscale del governo Berlusconi;

graduale e progressiva tassazione separata dei redditi da locazione;

rilevazione sul territorio dei redditi delle abitazioni,

ai fini della formazione del catasto;

rafforzamento delle misure di contrasto all’evasione fiscale già contenute

nella legge finanziaria del 2006 del governo Berlusconi.

Sostenere la famiglia, 2

dare ai giovani

un futuro

2. Una casa per tutti

Piano casa” per costruire alloggi per i giovani e per le famiglie

che ancora non dispongono di una casa in proprietà attraverso

lo scambio tra proprietà dei terreni e concessioni di edificabilità.

Ogni Regione determinerà i criteri di assegnazione su cui costruire

le graduatorie;

piano di riscatto concordato con le Regioni a favore degli inquilini

di alloggi pubblici;

riduzione del costo dei mutui bancari delle famiglie, rendendone

conveniente la ristrutturazione da parte delle banche;

graduale e progressiva detassazione degli investimenti in riscaldamento

e difesa termica delle abitazioni e degli investimenti per la costruzione

nelle città di nuovi posti-auto sotterranei;

fondo pubblico di garanzia per i mutui contratti dai condomini

per le opere di manutenzione e/o ristrutturazione;

stabilizzazione delle norme fiscali (IVA + Imposte dirette) sui lavori

di ristrutturazione edilizia;

Legge Obiettivo” per i quartieri svantaggiati e le periferie delle grandi

aree metropolitane, con agevolazioni agli interventi di riqualificazione

urbana e il finanziamento di progetti infrastrutturali.

3. Migliori servizi sociali

Reintroduzione del “bonus bebé” per sostenere la natalità;

graduale e progressiva riduzione dell’IVA su latte, alimenti e prodotti

per l’infanzia;

sostegno alle famiglie per una effettiva libertà di scelta educativa

tra scuola pubblica e scuola privata;

assegnazione di libri di scuola gratuiti per le famiglie

meno agiate, estesa fino al 18° anno di età per garantire

il diritto/dovere all’istruzione;

prosecuzione del piano di investimenti in asili aziendali e sociali,

attraverso fondi pubblici e detassazioni;

graduale e progressivo aumento delle pensioni più basse; rafforzamento

della previdenza complementare e avvio sperimentale di nuove mutue

sociali e sanitarie;

attuazione del piano straordinario del Governo Berlusconi per le persone

non autosufficienti (disabili, anziani, malati gravi)

di concerto con il mondo delle autonomie e del privato sociale;

utilizzo delle Poste italiane per servizi sociali a domicilio,

a favore dei cittadini in coordinamento con i Comuni;

stabilizzazione del “cinque per mille” e sua applicazione

a favore di volontariato, non-profit, terzo settore, ricerca;

revisione del sistema di assistenza sociale in base al principio

di sussidiarietà, dando un maggior ruolo ai Comuni e garantendo

la libertà di scelta tra i vari servizi offerti dal pubblico,

dal privato e dal privato sociale;

riforma del libro primo del Codice Civile, per riconoscere il ruolo

fondamentale assunto nella nostra società dal “terzo settore”;

rilancio del ruolo di prevenzione e di assistenza dei consultori pubblici

e privati e, d’intesa con le Regioni, individuazione delle risorse finanziarie

necessarie a garantire credibili alternative all’aborto per la gestante in

difficoltà;

esclusione di ogni ipotesi di leggi che permettano o comunque

favoriscano pratiche mediche assimilabili all’eutanasia.


4. Dare ai giovani un futuro

Sperimentazione di un periodo “no tax” per le nuove iniziative

imprenditoriali e professionali dei giovani;

introduzione di un credito d’imposta per le imprese che assumono

giovani e che trasformano contratti temporanei

in contratti a tempo indeterminato;

bonus locazioni” per aiutare le giovani coppie e i meno abbienti

a sostenere l’onere degli affitti;

garanzie pubbliche per i “prestiti d’onore” e per il finanziamento

d’avvio a favore di giovani che iniziano la loro attività di impresa;

graduale progressiva totalizzazione dei periodi contributivi;

ripresa in ogni settore di attività del sistema delle mutue che,

con sostegno pubblico e privato, garantiscano ai giovani assistenza

sociale e sanitaria in caso di non lavoro e di bisogno,

sul modello storico delle “Casse edili”.

Sicurezza e tutela del cittadino sono priorità

assolute e saranno affrontate con interventi

urgenti ed incisivi.

Una giustizia lenta ed inefficiente, oltre che essere fonte

di disuguaglianza e di tensioni sociali, crea ostacolo

alla crescita economica del Paese.

Provvedimenti legislativi immediati e di sistema debbono

trovare attuazione per ridare al cittadino la fiducia nello Stato.

1. Più sicurezza

Aumento progressivo delle risorse per la sicurezza;

maggiore presenza sul territorio delle forze dell’ordine ed incremento

della polizia di prossimità, dei poliziotti e dei carabinieri di quartiere

per rafforzare la prevenzione dei “reati diffusi” (furto in appartamento,

furto d’auto, spaccio di droga, sfruttamento della prostituzione, etc);

incentivi per installazioni di sistemi di sicurezza nei pubblici esercizi;

iniziativa del Governo italiano in sede di Unione Europea affinché

non si attuino più sanatorie indiscriminate per i clandestini;

apertura di nuovi Centri di permanenza temporanea per l’identificazione

e l’espulsione dei clandestini;

contrasto dell’immigrazione clandestina, attraverso la collaborazione

tra governi europei e con i paesi di origine e transito degli immigrati;

contrasto all’insediamento abusivo di nomadi e allontanamento di tutti

coloro che risultino privi di mezzi di sostentamento legali e di regolare

residenza;

Più sicurezza,

più giustizia

precedenza per l’immigrazione regolare ai lavoratori

dei paesi che garantiscono la reciprocità dei diritti,

impediscono la partenza di clandestini dal proprio territorio e accettino

programmi comuni di formazione professionale negli stessi paesi;

conferma del collegamento stabilito nella Legge Bossi-Fini fra permesso

di soggiorno e contratto di lavoro e contrasto allo sfruttamento illegale

del lavoro degli immigrati;

incentivi alle associazioni, alle scuole e agli oratori per la conoscenza

della lingua, della cultura e delle leggi italiane da parte degli immigrati;

lotta al terrorismo interno ed internazionale, anche attraverso

lo stretto controllo dei centri collegati alla predicazione fondamentalista;

tutela dell’ordine pubblico dagli attacchi alla legalità dei vari

disobbedienti” e aumento delle pene per i reati di violenza contro

le forze dell’ordine.

2. Più giustizia

Perfezionamento dell’azione intrapresa nella legislatura 2001/2006

dal Governo Berlusconi, con il completamento della riforma dei codici,

la definitiva razionalizzazione delle leggi esistenti e l’attuazione

dei principi enunciati dalle sentenze della Corte Costituzionale,

non ancora trasposti in atti legislativi;

attuazione dei principi costituzionali del giusto processo

per una maggiore tutela delle vittime e degli indagati;

aumento delle risorse per la giustizia, con un nuovo programma

di priorità nell’allocazione delle risorse: più razionalità nelle spese,

più investimenti nell’amministrazione della giustizia quotidiana,

a partire dalla giustizia civile;

garanzia della certezza della pena, con la previsione

che i condannati con sentenza definitiva scontino effettivamente

la pena inflitta ed esclusione degli sconti di pena per i recidivi e

per chi abbia commesso reati di particolare gravità e di allarme sociale;

inasprimento delle pene per i reati di violenza sui minori e sulle donne;

gratuito patrocinio a favore delle vittime; istituzione del Tribunale

della famiglia, per garantire i diritti fondamentali dei componenti

del nucleo familiare;

costruzione di nuove carceri e ristrutturazione di quelle esistenti;

rafforzamento della distinzione delle funzioni nella magistratura,

come avviene in tutti i paesi europei; confronto con gli operatori

della giustizia per una riforma di ancor maggiore garanzia per i cittadini,

che riconsideri l’organizzazione della magistratura,

in attuazione dei principi costituzionali;

limitazione dell’uso delle intercettazioni telefoniche e ambientali

al contrasto dei reati più gravi; divieto della diffusione

e della pubblicazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali,

con pesanti sanzioni a carico di tutti coloro che concorrono

alla diffusione e pubblicazione;

riforma della normativa anche costituzionale in tema di responsabilità

penale, civile e disciplinare dei magistrati, al fine di aumentare

le garanzie per i cittadini; completamento della riforma del Codice

di Procedura Civile con snellimento dei tempi di definizione ed incentivi

alle procedure extra giudiziali.


Sanità, scuola, università,

ricerca, cultura e ambiente.

Daremo agli italiani servizi pubblici degni

di un Paese europeo, innovando nel campo

della sanità, della scuola, dell’università,

della ricerca e nella tutela dell’ambiente.

1. Sanità

completamento del piano del Governo Berlusconi per l’eliminazione

delle liste d’attesa;

incentivazione del rinnovamento tecnologico delle strutture ospedaliere

e della realizzazione di nuove strutture, in particolare al Sud, in accordo

con le Regioni;

trasparenza nella scelta dei manager nelle aziende pubbliche sanitarie,

con graduatorie che valorizzino il merito e la qualificazione

professionale;

riforma della Legge 180 del 1978 in particolare per ciò che concerne

il trattamento sanitario obbligatorio dei disturbati psichici;

attuazione della legge contro le droghe e potenziamento dei presidi

pubblici e privati di prevenzione e di recupero dalle tossicodipendenze.

2. Scuola, università, ricerca e cultura

Ripresa nella scuola, per gli alunni e per gli insegnanti, delle “3 i”:

inglese, impresa, informatica;

difesa del nostro patrimonio linguistico, delle nostre tradizioni

e delle nostre culture anche per favorire l’integrazione degli stranieri;

attuazione per la prima volta in Italia del disposto dell’articolo 34

della Costituzione: “I capaci e meritevoli anche se privi di mezzi,

hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”;

I Servizi ai cittadini

commisurazione degli aumenti retributivi a criteri meritocratici

con riconoscimenti agli insegnanti più preparati e più impegnati;

libera, graduale e progressiva trasformazione delle Università

in Fondazioni associative, aperte ai contributi dei territori, della società

civile e delle imprese, garantendo a tutti il diritto allo studio;

rafforzamento della competizione tra atenei, premiando qualità

e risultati;

realizzazione dei “Fondi dei fondi” per finanziare gli investimenti

in ricerca sul modello di quanto realizzato in Francia;

inserimento graduale e progressivo della detassazione degli utili

reinvestiti in ricerca ed innovazione tecnologica;

legge quadro per lo spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza)

e per promuovere la creatività italiana in tutti i campi dello spettacolo,

dell’arte e della multimedialità;

promozione delle “cittadelle della cultura e della ricerca”,

con il concorso del pubblico e dei privati, per lo studio delle eccellenze

italiane e lo sviluppo di piani e strategie per la valorizzazione

delle produzioni tradizionali.

3. Ambiente

Introduzione della destinazione di un “5 per mille” per l’ambiente;

legge obiettivo per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione

del patrimonio culturale e la tutela del paesaggio,

nel rispetto delle autonomie territoriali, attraverso la demolizione degli

ecomostri e il risanamento degli scempi arrecati al paesaggio italiano;

promozione di azioni coordinate di valorizzazione

del territorio attraverso la programmazione negoziata

con le Regioni, anche per ottimizzare l’utilizzo dei fondi europei

relativi ai beni culturali e al recupero dei centri storici;

realizzazione di strumenti di tutela del suolo e delle acque

per una razionalizzazione della gestione delle risorse

e per la prevenzione dei disastri idrogeologici,

fatte salve le competenze regionali;

aggiornamento della Legge 157/92 secondo gli indirizzi europei

in materia di attività venatoria.

Noi vogliamo un’Italia che finalmente superi,

attraverso un impegno straordinario, il drammatico

divario tra Nord e Sud, realizzando una politica

che valorizzi la responsabilità dei territori

e metta a frutto tutte le energie presenti nel Paese.

Piano decennale straordinario concordato con le Regioni

per il potenziamento, completamento e realizzazione delle infrastrutture:

porti, reti stradali e autostradali, alta capacità ferroviaria,

Ponte sullo stretto, in modo da formare un sistema logistico integrato;

creazione di zone e porti franchi;

Leggi Obiettivo” speciali concentrate su turismo e beni culturali,

agroalimentare e risorse idriche, infrastrutture e logistica,

poli di eccellenza per la ricerca e l’innovazione;

realizzazione di un piano strategico di riconversione dell’industria chimica

pesante (impianti petrolchimici e centrali termoelettriche)

ispirato alle nuove tecnologie;

pieno e tempestivo utilizzo dei fondi comunitari attraverso nuove intese

istituzionali di programma;

realizzazione della Banca del Sud secondo il progetto del Governo

Berlusconi;

federalismo fiscale solidale e misure di fiscalità di sviluppo

(fiscalità compensativa) a favore delle aree svantaggiate;

contrasto alla criminalità organizzata; piano di emergenza

per la sicurezza e la legalità.

Il Sud

La riforma del Titolo V della Costituzione ha posto

le premesse per avviare un ampio processo

di trasferimento di poteri dal centro alla periferia.

Per il riconoscimento di una effettiva autonomia delle Regioni

e degli enti locali occorre realizzare il federalismo fiscale,

che comporta il trasferimento di risorse finanziarie dal centro

alla periferia, a parità di spesa pubblica e di pressione fiscale

complessiva.

attuazione al disposto dell’articolo 119 della Costituzione, assegnando

agli enti territoriali le più idonee fonti di finanziamento, trovando

il giusto equilibrio tra autonomia, equità ed efficienza;

approvazione, a tal fine, da parte del Parlamento della proposta di legge

Nuove norme per l’attuazione dell’art. 119 della Costituzione”,

adottata dal Consiglio Regionale della Lombardia il 19 giugno 2007;

garanzia della massima trasparenza ed efficienza nelle decisioni

di entrata e di spesa, così da permettere il controllo della collettività

sulle politiche fiscali e di spesa delle amministrazioni locali;

garanzia che la perequazione riduca ma non annulli le differenze

di capacità fiscale, fermo il principio costituzionale di giusto equilibrio

tra solidarietà ed efficienza, premiando i comportamenti finanziari

virtuosi e le regioni con una minore evasione fiscale.

Il Federalismo

Non aumenteremo dunque la pressione fiscale.

Anzi ci sforzeremo di ridurla.

Fermo l’obiettivo di contrasto e di recupero

dell’evasione fiscale.

Il nostro impegno sarà all’opposto sul lato della spesa pubblica,

che ridurremo nella sua parte eccessiva, non di garanzia

sociale, e perciò comprimibile.

A partire dal costo della politica e dell’apparato burocratico

(ad esempio delle Province inutili).

In parallelo a questi interventi di carattere ordinario, pensiamo

comunque che sia possibile e necessario un piano di ristrutturazione

straordinaria della nostra finanza pubblica.

Un piano articolato come segue.

Dentro la struttura della nostra finanza pubblica, come si è via via

formata in questi ultimi trenta anni, noi vediamo emergere 5 punti

caratteristici essenziali:

a) l’attivo è superiore al passivo.

Il patrimonio pubblico (circa 1.800 miliardi di euro)

è in specie superiore al debito pubblico (circa 1.500 miliardi di euro);

b) tutto il passivo è collocato come debito pubblico sul mercato,

mentre la parte di attivo che potrebbe essere collocata e valorizzata

sul mercato, fatta da azioni, aziende, immobili, crediti,

diritti di concessione, etc. (fino al 40% del totale,

fino a circa 700 miliardi di euro) è ancora in mano pubblica;

Un piano straordinario

di finanza pubblica

c) simmetricamente, il grosso del risparmio privato è direttamente

ed indirettamente investito in passività (ed in specie in titoli del debito

pubblico) e non in attività;

d) mentre quasi tutto il debito pubblico è del governo centrale (dello Stato),

il grosso del patrimonio pubblico che può essere collocato e valorizzato

sul mercato – circa i due terzi del totale – è dei governi locali (Regioni,

Province, Comuni). Da ultimo, mentre il governo centrale (lo Stato) tende

a privatizzare, molti Governi locali seguono il processo opposto tendendo

a pubblicizzare;

e) mentre quasi tutto il prelievo fiscale è centrale (dello Stato),

la parte crescente della spesa pubblica discrezionale è locale

(di Regioni, Province, Comuni).

La nostra proposta è un grande e libero patto tra Stato, Regioni,

Province, Comuni, risparmiatori ed investitori.

Un patto che:

realizzi il federalismo fiscale solidale, di cui all’art.119 della Costituzione;

riduca il debito dello Stato, immettendo sul mercato una quota

corrispondente di patrimonio pubblico, offrendo a risparmiatori

ed operatori economici maggiori e migliori opportunità di investimento.

Gli effetti finali attesi sono: la riduzione del debito pubblico;

un minore costo del debito pubblico residuo; una maggiore trasparenza,

una maggiore responsabilità ed efficienza della spesa pubblica;

la riorganizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione,

il rilancio dell’economia.

Solo su questa base, non aumentando le tasse sul reddito, sulla casa,

sul risparmio, sulle partite IVA, ma abbattendo la manomorta del debito

pubblico, l’Italia può ripartire.